Art. 18.
Codice etico
1. Il Senato Accademico adotta, nel rispetto dei principi
generali di cui al presente Statuto, un Codice Etico della comunita'
universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, dal
personale dirigente e tecnico-amministrativo e dagli allievi. Il
Codice Etico determina i valori fondamentali della comunita'
universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti
individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei
confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di
condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare
ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi
di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.
2. Ferma restando la competenza esclusiva del Collegio di
Disciplina per le violazioni del Codice che integrino gli estremi
dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il Senato
Accademico, su iniziativa e proposta del Rettore.
3. Il Senato Accademico puo' disporre l'archiviazione o irrogare,
in relazione alla gravita' della violazione, una o piu' delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo riservato;
b) richiamo pubblico;
c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni
accademici, dagli organi del GSSI e dai Corsi di Dottorato, dalle
commissioni e da qualunque altro incarico;
d) esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a
quattro anni accademici.