Art. 19.
Collegio di disciplina
1. Il Collegio di Disciplina e' composto da tre professori
universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, nominati dal
Rettore su proposta del Senato Accademico.
2. Il Collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria dei
procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore del GSSI e
a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Esso opera
secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del
contraddittorio. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che,
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione
piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo
Unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n.
1592), entro trenta giorni dalla notizia dei fatti trasmette gli atti
al Collegio, formulando motivata proposta.
4. Il Collegio, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche'
il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare,
eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta
giorni esprime un parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in
relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in
relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al
Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti
deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato
dalla normativa vigente.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio
di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone
l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante
espresso dal Collegio.
6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5
non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di
trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine
e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio ovvero del Consiglio
di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il
regolare funzionamento. Il termine e', altresi', sospeso, per non
piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in
relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover
acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il
Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie
avanzate dal Collegio.
7. Il Rettore e' competente a svolgere la fase istruttoria e ad
irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto che possa
dar luogo all'irrogazione di una sanzione non piu' grave della
censura, ferma restando la facolta' del medesimo Rettore di chiedere
il parere del Collegio.