(Statuto-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio  di  Disciplina  e'  composto  da  tre  professori
universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, nominati dal
Rettore su proposta del Senato Accademico. 
    2. Il Collegio e' competente a svolgere la fase  istruttoria  dei
procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore del GSSI  e
a esprimere  in  merito  parere  conclusivo  vincolante.  Esso  opera
secondo  il  principio  del  giudizio  fra  pari,  nel  rispetto  del
contraddittorio. La partecipazione al Collegio  non  da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
    3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al  Rettore  che,
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione
piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87  del  Testo
Unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933,  n.
1592), entro trenta giorni dalla notizia dei fatti trasmette gli atti
al Collegio, formulando motivata proposta. 
    4. Il Collegio, uditi il Rettore ovvero un suo delegato,  nonche'
il professore o il ricercatore  sottoposto  ad  azione  disciplinare,
eventualmente assistito da un  difensore  di  fiducia,  entro  trenta
giorni esprime un parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia  in
relazione alla rilevanza dei fatti  sul  piano  disciplinare  sia  in
relazione al tipo di sanzione da irrogare e  trasmette  gli  atti  al
Consiglio  di  amministrazione  per  l'assunzione  delle  conseguenti
deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato
dalla normativa vigente. 
    5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere,  il  Consiglio
di   amministrazione   infligge   la    sanzione    ovvero    dispone
l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere  vincolante
espresso dal Collegio. 
    6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5
non intervenga nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione.  Il  termine
e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio ovvero del Consiglio
di amministrazione nel caso in  cui  siano  in  corso  le  operazioni
preordinate alla formazione  degli  stessi,  che  ne  impediscono  il
regolare funzionamento. Il termine e',  altresi',  sospeso,  per  non
piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in
relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio  ritenga  di  dover
acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori.  Il
Rettore e'  tenuto  a  dare  esecuzione  alle  richieste  istruttorie
avanzate dal Collegio. 
    7. Il Rettore e' competente a svolgere la fase istruttoria  e  ad
irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto  che  possa
dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione  non  piu'  grave  della
censura, ferma restando la facolta' del medesimo Rettore di  chiedere
il parere del Collegio.