Art. 19. Collegio di disciplina 1. Il Collegio di Disciplina e' composto da tre professori universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico. 2. Il Collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore del GSSI e a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), entro trenta giorni dalla notizia dei fatti trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. 4. Il Collegio, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime un parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio. 6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. 7. Il Rettore e' competente a svolgere la fase istruttoria e ad irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione non piu' grave della censura, ferma restando la facolta' del medesimo Rettore di chiedere il parere del Collegio.