Art. 20.
Comitato unico di garanzia
1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti del GSSI, nonche' da altrettanti componenti supplenti,
scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo,
in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi
i generi.
2. Il Comitato sostituisce, unificandone le competenze, il
comitato per le pari opportunita' e il comitato anti mobbing, dei
quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti
collettivi.
3. Il Comitato e' nominato con atto del direttore generale. Esso
si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la meta' piu'
uno dei componenti previsti.
4. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni e
il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
5. Il Presidente e' designato dal direttore generale, deve
appartenere ai ruoli del GSSI e deve possedere, oltre ad elevate
capacita' organizzative e comprovata esperienza maturata anche in
analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e
gestione del personale, requisiti di professionalita', esperienza e
attitudine, nonche' ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente.
6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e
opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale
di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
attraverso la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal
rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.
7. Le modalita' di funzionamento del Comitato, in particolare
relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle
stesse (quorum strutturale e funzionale), sono disciplinate in
apposito regolamento adottato dal medesimo Comitato.