Art. 20. Comitato unico di garanzia 1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti del GSSI, nonche' da altrettanti componenti supplenti, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 2. Il Comitato sostituisce, unificandone le competenze, il comitato per le pari opportunita' e il comitato anti mobbing, dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi. 3. Il Comitato e' nominato con atto del direttore generale. Esso si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti. 4. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni e il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 5. Il Presidente e' designato dal direttore generale, deve appartenere ai ruoli del GSSI e deve possedere, oltre ad elevate capacita' organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale, requisiti di professionalita', esperienza e attitudine, nonche' ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente. 6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni attraverso la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori. 7. Le modalita' di funzionamento del Comitato, in particolare relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle stesse (quorum strutturale e funzionale), sono disciplinate in apposito regolamento adottato dal medesimo Comitato.