(Statuto-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il Comitato Unico di Garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un
componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari  numero  di
rappresentanti del GSSI, nonche' da altrettanti componenti supplenti,
scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo,
in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi
i generi. 
    2.  Il  Comitato  sostituisce,  unificandone  le  competenze,  il
comitato per le pari opportunita' e il  comitato  anti  mobbing,  dei
quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti
collettivi. 
    3. Il Comitato e' nominato con atto del direttore generale.  Esso
si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la  meta'  piu'
uno dei componenti previsti. 
    4. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro  anni  e
il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
    5. Il  Presidente  e'  designato  dal  direttore  generale,  deve
appartenere ai ruoli del GSSI e  deve  possedere,  oltre  ad  elevate
capacita' organizzative e comprovata  esperienza  maturata  anche  in
analoghi organismi  o  nell'esercizio  di  funzioni  organizzative  e
gestione del personale, requisiti di professionalita',  esperienza  e
attitudine, nonche'  ulteriori  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente. 
    6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e
opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale
di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della  produttivita'  del
lavoro   pubblico,   migliorando   l'efficienza   delle   prestazioni
attraverso la garanzia di un ambiente di  lavoro  caratterizzato  dal
rispetto  dei   principi   di   pari   opportunita',   di   benessere
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori. 
    7. Le modalita' di funzionamento  del  Comitato,  in  particolare
relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle
stesse  (quorum  strutturale  e  funzionale),  sono  disciplinate  in
apposito regolamento adottato dal medesimo Comitato.