(Statuto-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
 
      Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe 
 
    1. L'organizzazione e il funzionamento del GSSI sono disciplinati
dallo Statuto, dalle norme di  legge  applicabili  agli  istituti  di
istruzione universitaria  a  ordinamento  speciale,  dal  Regolamento
generale, dal Regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita', dal Regolamento didattico e dagli altri  regolamenti  e
manuali del GSSI. 
    2. Ferme restando le particolari procedure previste dalla  legge,
i regolamenti del GSSI sono pubblicati sul sito web  del  GSSI  nella
sezione Albo Ufficiale e, salvo che non  sia  diversamente  stabilito
dal Consiglio di amministrazione, entrano in vigore  il  quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione. 
    3. Le modifiche al presente Statuto  sono  approvate  dal  Senato
Accademico,   previo   parere    favorevole    del    Consiglio    di
amministrazione,   e   sottoposte   al   controllo   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'art.  6
della legge n. 168 del 1989. 
    4.  Il  Regolamento   generale   contiene   le   norme   generali
sull'organizzazione del GSSI, le modalita' di elezione degli  organi,
incluse  le  rappresentanze  degli  allievi,  nonche'  le  regole  di
funzionamento  del   Consiglio   di   amministrazione,   del   Senato
Accademico, del Consiglio di Istituto, degli organi  di  controllo  e
valutazione. Tale regolamento, inoltre, norma il funzionamento  delle
Aree Scientifiche e i compiti dei Direttori. 
    5. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli  studi
dei corsi attivati e di ogni altra attivita' formativa e gli  aspetti
di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di  Ph.D..
Definisce, altresi', i criteri per l'attivazione dei corsi di Ph.D. e
dei servizi didattici integrativi. 
    6. Il Regolamento per l'amministrazione, finanza  e  contabilita'
disciplina la gestione finanziaria e contabile del GSSI. 
    7. Le modifiche statutarie di cui al comma 3 e i  regolamenti  di
cui  ai  commi  4,  5  e  6  sono  approvati  dai  competenti  organi
dell'Istituto a maggioranza assoluta dei componenti. 
    8. Gli altri regolamenti hanno carattere  generale  relativamente
all'ambito a cui si riferiscono, e non possono comunque modificare  o
essere in contrasto con i regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6. 
    9. I manuali disciplinano e contengono norme  di  attuazione  per
settori  specifici  nell'ambito  delle  disposizioni  contenute   nei
regolamenti e sono  approvati  secondo  le  modalita'  stabilite  nel
Regolamento generale.