Art. 22. Norme transitorie e finali 1. I professori di ruolo in servizio presso atenei italiani alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM 31 Marzo 2016, che siano in tale data membri dei Collegi dei Docenti dei Dottorati attivati presso la Scuola Sperimentale GSSI, e lo siano stati in modo continuativo per tutto il triennio sperimentale, possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni presso il GSSI, secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge n. 240/2010. Gli interessati dovranno trasmettere all'Universita' di appartenenza e al Direttore del GSSI la loro domanda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto. Il docente potra', a domanda, rientrare presso l'amministrazione di appartenenza all'inizio di ogni anno accademico. Gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale dei docenti di cui al presente comma saranno interamente a carico del GSSI. 2. Tutti i professori di ruolo collocati nel GSSI ai sensi del comma 1 costituiscono, se in numero maggiore o uguale a tre, il Senato Accademico Provvisorio. Le riunioni del Senato Accademico Provvisorio non saranno valide se non saranno presenti almeno tre membri. Il Senato Accademico Provvisorio decade il 31/12/2017. Entro il termine predetto sara' compito del Rettore avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato Accademico sulla base di quanto previsto dal presente Statuto. 3. Nelle more delle procedure di reclutamento del personale, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi , il ruolo di direttore generale puo' essere attribuito a un soggetto di alta qualificazione professionale e con provata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali nominato dal Consiglio di amministrazione Provvisorio di cui al successivo comma 5, su proposta del Rettore. 4. Il Senato Accademico Provvisorio e' convocato in prima seduta dal Direttore della Scuola entro 10 giorni dalla costituzione dello stesso ed e' presieduto dal Decano (professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo e, a parita' di anzianita' nel ruolo, piu' anziano anagraficamente). In tale occasione e' anche costituito il seggio elettorale per l'elezione del Rettore, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. L'elettorato attivo e' costituito dai membri del Senato Accademico Provvisorio. Risulta eletto il professore di prima fascia che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procedera' immediatamente a una seconda votazione, in cui risultera' eletto il professore di prima fascia che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e, in caso di parita', il piu' anziano nel ruolo. Il seggio elettorale e' nominato seduta stante. Sara' cura del Decano trasmettere il verbale dell'avvenuta elezione al Ministero per la nomina. Nelle more del decreto di nomina, le funzioni del Rettore sono esercitate dal Direttore della Scuola Sperimentale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto. 5. Il Consiglio di amministrazione Provvisorio e' costituito dal Rettore, che lo presiede, e da due membri esterni al GSSI, di cui uno designato dal Presidente dell'INFN e l'altro nominato dal Senato Accademico Provvisorio su proposta del Rettore, scelto tra persone di alta qualificazione non incardinate nel GSSI. Il Consiglio di amministrazione Provvisorio rimane in carica due anni. 6. Allo scopo di regolare la transizione delle attivita' della Scuola Sperimentale verso il GSSI e fino alla nomina del Rettore, il Direttore della Scuola potra' stipulare apposite convenzioni con Istituzioni universitarie ed Enti di ricerca. A partire dal 01/01/2018 il GSSI operera' in regime di contabilita' economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a), della legge n. 240/2010.