Art. 22.
Norme transitorie e finali
1. I professori di ruolo in servizio presso atenei italiani alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM 31 Marzo 2016,
che siano in tale data membri dei Collegi dei Docenti dei Dottorati
attivati presso la Scuola Sperimentale GSSI, e lo siano stati in modo
continuativo per tutto il triennio sperimentale, possono, a domanda,
essere collocati per un periodo massimo di cinque anni presso il
GSSI, secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 7 della
legge n. 240/2010. Gli interessati dovranno trasmettere
all'Universita' di appartenenza e al Direttore del GSSI la loro
domanda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Statuto. Il docente potra', a domanda, rientrare presso
l'amministrazione di appartenenza all'inizio di ogni anno accademico.
Gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale dei
docenti di cui al presente comma saranno interamente a carico del
GSSI.
2. Tutti i professori di ruolo collocati nel GSSI ai sensi del
comma 1 costituiscono, se in numero maggiore o uguale a tre, il
Senato Accademico Provvisorio. Le riunioni del Senato Accademico
Provvisorio non saranno valide se non saranno presenti almeno tre
membri. Il Senato Accademico Provvisorio decade il 31/12/2017. Entro
il termine predetto sara' compito del Rettore avviare le procedure
per la costituzione del nuovo Senato Accademico sulla base di quanto
previsto dal presente Statuto.
3. Nelle more delle procedure di reclutamento del personale, e
comunque per un periodo non superiore a 12 mesi , il ruolo di
direttore generale puo' essere attribuito a un soggetto di alta
qualificazione professionale e con provata esperienza pluriennale con
funzioni dirigenziali nominato dal Consiglio di amministrazione
Provvisorio di cui al successivo comma 5, su proposta del Rettore.
4. Il Senato Accademico Provvisorio e' convocato in prima seduta
dal Direttore della Scuola entro 10 giorni dalla costituzione dello
stesso ed e' presieduto dal Decano (professore di prima fascia piu'
anziano nel ruolo e, a parita' di anzianita' nel ruolo, piu' anziano
anagraficamente). In tale occasione e' anche costituito il seggio
elettorale per l'elezione del Rettore, nel rispetto di quanto
previsto dal presente Statuto. L'elettorato attivo e' costituito dai
membri del Senato Accademico Provvisorio. Risulta eletto il
professore di prima fascia che ha ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti. In caso di mancata elezione si procedera' immediatamente a
una seconda votazione, in cui risultera' eletto il professore di
prima fascia che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e, in
caso di parita', il piu' anziano nel ruolo. Il seggio elettorale e'
nominato seduta stante. Sara' cura del Decano trasmettere il verbale
dell'avvenuta elezione al Ministero per la nomina. Nelle more del
decreto di nomina, le funzioni del Rettore sono esercitate dal
Direttore della Scuola Sperimentale in carica alla data di entrata in
vigore del presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione Provvisorio e' costituito dal
Rettore, che lo presiede, e da due membri esterni al GSSI, di cui uno
designato dal Presidente dell'INFN e l'altro nominato dal Senato
Accademico Provvisorio su proposta del Rettore, scelto tra persone di
alta qualificazione non incardinate nel GSSI. Il Consiglio di
amministrazione Provvisorio rimane in carica due anni.
6. Allo scopo di regolare la transizione delle attivita' della
Scuola Sperimentale verso il GSSI e fino alla nomina del Rettore, il
Direttore della Scuola potra' stipulare apposite convenzioni con
Istituzioni universitarie ed Enti di ricerca. A partire dal
01/01/2018 il GSSI operera' in regime di contabilita'
economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a),
della legge n. 240/2010.