Art. 13.
Richiesta di annullamento marchi di origine
Per le forme che nel corso della maturazione, presentassero gravi
difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i
caseifici avranno la facolta' di richiedere, prima
dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del
Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.