Art. 14. Cessione di forme prima del dodicesimo mese 1. Il formaggio puo' essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando la forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi di stagionatura minima. 2. Nel caso di movimentazione di forme prima del compimento del 12° mese di stagionatura tra soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente indicazione, gia' sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: «formaggio atto a divenire Parmigiano Reggiano».