(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
             Cessione di forme prima del dodicesimo mese 
 
    1.  Il  formaggio  puo'  essere  immesso  al   consumo   con   la
denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando  la
forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi  di
stagionatura minima. 
    2. Nel caso di movimentazione di forme prima del  compimento  del
12° mese  di  stagionatura  tra  soggetti  inseriti  nel  sistema  di
controllo, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e
le  fatture  dovranno  riportare  la   seguente   indicazione,   gia'
sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di
espertizzazione  e  di  marchiatura:  «formaggio  atto   a   divenire
Parmigiano Reggiano».