Art. 14.
Cessione di forme prima del dodicesimo mese
1. Il formaggio puo' essere immesso al consumo con la
denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando la
forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi di
stagionatura minima.
2. Nel caso di movimentazione di forme prima del compimento del
12° mese di stagionatura tra soggetti inseriti nel sistema di
controllo, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e
le fatture dovranno riportare la seguente indicazione, gia'
sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di
espertizzazione e di marchiatura: «formaggio atto a divenire
Parmigiano Reggiano».