Art. 15.
Marchi «Export» e «Premium»
1. A partire dal compimento del 18° mese di maturazione, i
detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio
l'apposizione del marchio «Export». Il formaggio, per potersi
fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche
merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano «scelto sperlato»
di cui all'allegato richiamato nell'art. 7.
2. A partire dal compimento del 24° mese di maturazione, i
detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio
l'apposizione del marchio «Premium». Il formaggio, per potersi
fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche
merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano «scelto sperlato»
di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. Inoltre, per ogni lotto
di stagionatura, deve essere attribuito un giudizio di analisi
sensoriale al formaggio e l'idoneita' sara' attribuita solo al
formaggio che avra' un giudizio superiore rispetto al dato medio del
Parmigiano Reggiano secondo le modalita' operative definite dal
Consorzio.
3. Le forme certificate di cui ai paragrafi precedenti possono
acquisire l'idoneita' a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se
la stagionatura e' proseguita in locali situati al di fuori della
zona di produzione.
4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico
dei richiedenti.