Art. 15. Marchi «Export» e «Premium» 1. A partire dal compimento del 18° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Export». Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano «scelto sperlato» di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. 2. A partire dal compimento del 24° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio «Premium». Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano «scelto sperlato» di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. Inoltre, per ogni lotto di stagionatura, deve essere attribuito un giudizio di analisi sensoriale al formaggio e l'idoneita' sara' attribuita solo al formaggio che avra' un giudizio superiore rispetto al dato medio del Parmigiano Reggiano secondo le modalita' operative definite dal Consorzio. 3. Le forme certificate di cui ai paragrafi precedenti possono acquisire l'idoneita' a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura e' proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione. 4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.