(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
                     Marchi «Export» e «Premium» 
 
    1. A partire dal  compimento  del  18°  mese  di  maturazione,  i
detentori di Parmigiano  Reggiano  possono  richiedere  al  Consorzio
l'apposizione  del  marchio  «Export».  Il  formaggio,  per   potersi
fregiare del suddetto marchio,  deve  presentare  le  caratteristiche
merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano  «scelto  sperlato»
di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. 
    2. A partire dal  compimento  del  24°  mese  di  maturazione,  i
detentori di Parmigiano  Reggiano  possono  richiedere  al  Consorzio
l'apposizione  del  marchio  «Premium».  Il  formaggio,  per  potersi
fregiare del suddetto marchio,  deve  presentare  le  caratteristiche
merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano  «scelto  sperlato»
di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. Inoltre, per  ogni  lotto
di stagionatura,  deve  essere  attribuito  un  giudizio  di  analisi
sensoriale al  formaggio  e  l'idoneita'  sara'  attribuita  solo  al
formaggio che avra' un giudizio superiore rispetto al dato medio  del
Parmigiano Reggiano  secondo  le  modalita'  operative  definite  dal
Consorzio. 
    3. Le forme certificate di cui ai  paragrafi  precedenti  possono
acquisire l'idoneita' a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche  se
la stagionatura e' proseguita in locali situati  al  di  fuori  della
zona di produzione. 
    4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico
dei richiedenti.