Art. 16.
Costi
1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di
caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, e'
facolta' del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito
cauzionale nella misura che sara' dallo stesso annualmente fissata.
2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di
terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del
bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici
sara' richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sara'
stabilita dal Consorzio.
3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate
anzitempo, o comunque deteriorate, verra' richiesto ai caseifici un
rimborso spese.