(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
                          Commissione etica 
 
    1. La commissione etica e' un organismo con funzioni  consultive,
di ricerca e di controllo in  merito  all'attuazione  e  al  rispetto
delle norme del codice etico e delle prassi interpretative. 
    2. La commissione  e'  composta  da  tre  membri,  anche  esterni
all'Universita', nominati dal rettore, sulla base  delle  indicazioni
del senato  accademico,  nel  rispetto  delle  pari  opportunita'  di
genere. Il piu' anziano per eta' svolge le funzioni di presidente. Il
rettore, sulla base delle indicazioni del senato  accademico,  nomina
un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti
titolari. 
    3. La commissione: 
    a) favorisce la composizione amichevole delle controversie; 
    b) segnala  al  rettore  i  casi  in  cui  sono  state  ravvisate
violazione del  codice  etico,  per  i  successivi  provvedimenti  di
competenza; 
    c) puo' sottoporre al senato accademico proposte di  revisione  o
di integrazione del codice etico. 
    4. Gli atti della commissione devono essere motivati e  l'accesso
ad  essi  deve  rispettare  le  norme  vigenti  relative  agli   atti
amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.