Art. 20. Commissione etica 1. La commissione etica e' un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del codice etico e delle prassi interpretative. 2. La commissione e' composta da tre membri, anche esterni all'Universita', nominati dal rettore, sulla base delle indicazioni del senato accademico, nel rispetto delle pari opportunita' di genere. Il piu' anziano per eta' svolge le funzioni di presidente. Il rettore, sulla base delle indicazioni del senato accademico, nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari. 3. La commissione: a) favorisce la composizione amichevole delle controversie; b) segnala al rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza; c) puo' sottoporre al senato accademico proposte di revisione o di integrazione del codice etico. 4. Gli atti della commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.