(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il comitato per lo  sport  universitario  e'  l'organismo  che
coordina  le  attivita'  sportive  a  vantaggio  dei  componenti   la
comunita' universitaria. 
    2. Il comitato e' composto: 
    a) dal rettore dell'Universita', o da un suo delegato, che assume
le funzioni di presidente; 
    b) da due  membri  designati  dagli  enti  sportivi  universitari
legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita'  sportiva  degli
studenti su base nazionale; 
    c) da due studenti eletti in occasione del  rinnovo  delle  altre
rappresentanze  studentesche,  secondo  le  modalita'  stabilite  nel
regolamento per l'elezione degli studenti; 
    d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualita'
di segretario. 
    3. Il comitato: 
    a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita'
sportiva, amatoriale ed agonistica,  sia  in  forma  individuale  che
associata; 
    b) esprime pareri e propone la  stipula  di  convenzioni  per  la
gestione dei servizi e degli  impianti  sportivi  universitari  e  ne
verifica l'attuazione; 
    c)  definisce  gli  indirizzi  di  gestione  dei  servizi,  degli
impianti e delle attivita' sportive e  i  relativi  piani  di  spesa,
assicurando la  fruibilita'  dei  servizi,  degli  impianti  e  delle
attrezzature, anche da parte di coloro  che  non  svolgono  attivita'
agonistica; 
    d) propone al consiglio di amministrazione gli  interventi  ed  i
programmi di edilizia sportiva; 
    e) redige  una  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e  la
trasmette al consiglio di amministrazione. 
    4. Il comitato e' costituito con decreto  rettorale,  e  dura  in
carica un biennio accademico.