Art. 21. Comitato per lo sport universitario 1. Il comitato per lo sport universitario e' l'organismo che coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria. 2. Il comitato e' composto: a) dal rettore dell'Universita', o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente; b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalita' stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti; d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualita' di segretario. 3. Il comitato: a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attivita' sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata; b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione; c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attivita' sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilita' dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attivita' agonistica; d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva; e) redige una relazione annuale sull'attivita' svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione. 4. Il comitato e' costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.