Art. 22. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo. 2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: a) attivita' e servizi didattici; b) diritto allo studio; c) attivita' formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero. 3. Il consiglio esprime parere obbligatorio su: a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti; b) le forme di collaborazione degli studenti ad attivita' connesse all'erogazione di servizi. 4. Il consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere sul documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo. 5. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti, di cui al comma 3, non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate. 6. Il consiglio e' composto: a) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico; b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione; c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione; d) dai rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario; e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il diritto allo studio; f) da tre studenti per facolta' eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facolta' tra gli stessi rappresentanti; g) da un rappresentante per facolta' degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in ogni consiglio di dipartimento partecipante alla facolta'. 7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti. 8. Il consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno un presidente e puo' eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. 9. L'attivita' del consiglio e' disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico. 10. L'Universita' garantisce al consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.