(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  l'organismo  autonomo  di
organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo. 
    2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di: 
    a) attivita' e servizi didattici; 
    b) diritto allo studio; 
    c) attivita' formative autogestite nel campo della cultura, dello
sport e del tempo libero. 
    3. Il consiglio esprime parere obbligatorio su: 
    a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti; 
    b)  le  forme  di  collaborazione  degli  studenti  ad  attivita'
connesse all'erogazione di servizi. 
    4. Il consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere  sul
documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo. 
    5. Qualora le proposte e i pareri del consiglio  degli  studenti,
di cui al comma 3, non vengano  accolti,  le  delibere  degli  organi
competenti devono essere motivate. 
    6. Il consiglio e' composto: 
    a) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico; 
    b)  dai  rappresentanti   degli   studenti   nel   consiglio   di
amministrazione; 
    c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione; 
    d) dai rappresentanti degli studenti nel comitato  per  lo  sport
universitario; 
    e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale  per  il
diritto allo studio; 
    f) da tre studenti per facolta' eletti, con una sola  preferenza,
dai rappresentanti presenti in ogni consiglio  di  facolta'  tra  gli
stessi rappresentanti; 
    g) da un rappresentante per facolta' degli studenti  iscritti  ai
corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, eletti, con una
sola  preferenza,  dai  rappresentanti   dei   dottorandi   e   degli
specializzandi in ogni consiglio di  dipartimento  partecipante  alla
facolta'. 
    7.  Almeno  due  volte  all'anno,  e  comunque  quando  1/3   dei
componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta  allargata
a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e  dai
regolamenti. 
    8. Il consiglio dura  in  carica  due  anni,  elegge  al  proprio
interno un  presidente  e  puo'  eleggere  una  giunta  con  funzioni
istruttorie e di coordinamento. 
    9. L'attivita' del  consiglio  e'  disciplinata  da  un  apposito
regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore,
sentito il senato accademico. 
    10. L'Universita'  garantisce  al  consiglio  degli  studenti  il
supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.