(Statuto-art. 24)
                              Art. 24. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina e' l'organismo competente a svolgere
la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei  confronti  dei
professori e dei ricercatori e  ad  esprimere  parere  conclusivo  in
merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni. 
    2. Il collegio e' composto da sette docenti di ruolo,  in  regime
di tempo pieno,  di  cui  tre  professori  ordinari,  due  professori
associati e due ricercatori a tempo  indeterminato,  nonche'  da  tre
componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, nominati dal senato
accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio
delle pari opportunita' di genere con una percentuale almeno del 30%. 
    3. Svolge funzioni di presidente  il  professore  ordinario  piu'
anziano per ruolo. 
    4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra  pari,
nel rispetto dei principi della ragionevole durata  del  procedimento
disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del
contradditorio in condizioni di parita'. 
    5. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  collegio  sono
disciplinati da apposito regolamento, nel  rispetto  della  normativa
vigente.