(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
                       Domanda di prosecuzione 
 
    1. Gli enti locali di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del  decreto
presentano domanda di prosecuzione per ciascun progetto di  cui  sono
titolari, secondo il modello di domanda e i relativi modelli allegati
resi disponibili sui siti del Dipartimento e dello SPRAR. La  domanda
e'  firmata  elettronicamente  dal  legale  rappresentante  dell'ente
titolare e presentata entro e non oltre  i  sei  mesi  precedenti  la
scadenza del finanziamento triennale. 
    2. Con la domanda si chiede la  prosecuzione  del  progetto  gia'
attivo e si allega il relativo piano finanziario  preventivo  redatto
secondo il modello disponibile sui  siti  del  Dipartimento  e  dello
SPRAR che tiene conto: 
    a) della necessita' di mantenere invariato il  numero  dei  posti
autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto; 
    b)  della  entita'  in  termini   percentuali   del   contributo,
riconosciuto a valere sul FNPSA, di  cui  ai  capi  III  e  IV  delle
presenti linee guida; 
    c)  del  mantenimento  del  coefficiente  del   personale,   come
autorizzato per il triennio precedente. 
    3. Gli enti locali di cui all'art. 4 del decreto, nel  presentare
domanda  di  prosecuzione  tengono  conto  di  quanto  previsto   dal
precedente comma 2 nonche': 
    a)  della  possibilita'  di  comprendere  nel  Piano  finanziario
preventivo i posti aggiuntivi attivi e autorizzati.  A  tal  fine  il
costo complessivo del progetto deve comprendere il costo  ammesso  al
finanziamento, cui si aggiunge il costo annuale dei posti  aggiuntivi
autorizzati; 
    b) della necessita' di allocare risorse pari ad almeno il 7%  del
costo complessivo nella voce del PFP «I - Spese per  l'integrazione».
Tale percentuale non puo' comprendere l'eventuale cofinanziamento; 
    c) della necessita' che ciascun ente  locale  si  avvalga  di  un
Revisore indipendente ai sensi del  capo  III  delle  presenti  linee
guida. 
    4. Gli enti locali non autorizzati alla prosecuzione del progetto
possono presentare nuova domanda ai sensi del capo I  delle  presenti
linee guida.