Art. 14. Domanda di prosecuzione 1. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 3, del decreto presentano domanda di prosecuzione per ciascun progetto di cui sono titolari, secondo il modello di domanda e i relativi modelli allegati resi disponibili sui siti del Dipartimento e dello SPRAR. La domanda e' firmata elettronicamente dal legale rappresentante dell'ente titolare e presentata entro e non oltre i sei mesi precedenti la scadenza del finanziamento triennale. 2. Con la domanda si chiede la prosecuzione del progetto gia' attivo e si allega il relativo piano finanziario preventivo redatto secondo il modello disponibile sui siti del Dipartimento e dello SPRAR che tiene conto: a) della necessita' di mantenere invariato il numero dei posti autorizzati ed attivi ed il costo complessivo del progetto; b) della entita' in termini percentuali del contributo, riconosciuto a valere sul FNPSA, di cui ai capi III e IV delle presenti linee guida; c) del mantenimento del coefficiente del personale, come autorizzato per il triennio precedente. 3. Gli enti locali di cui all'art. 4 del decreto, nel presentare domanda di prosecuzione tengono conto di quanto previsto dal precedente comma 2 nonche': a) della possibilita' di comprendere nel Piano finanziario preventivo i posti aggiuntivi attivi e autorizzati. A tal fine il costo complessivo del progetto deve comprendere il costo ammesso al finanziamento, cui si aggiunge il costo annuale dei posti aggiuntivi autorizzati; b) della necessita' di allocare risorse pari ad almeno il 7% del costo complessivo nella voce del PFP «I - Spese per l'integrazione». Tale percentuale non puo' comprendere l'eventuale cofinanziamento; c) della necessita' che ciascun ente locale si avvalga di un Revisore indipendente ai sensi del capo III delle presenti linee guida. 4. Gli enti locali non autorizzati alla prosecuzione del progetto possono presentare nuova domanda ai sensi del capo I delle presenti linee guida.