(Statuto-art. 5)
 
                               Art. 5. 
             Composizione del consiglio dell'Universita' 
 
    1. Il consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri,
che devono avere  la  padronanza  attiva  di  una  delle  tre  lingue
ufficiali della provincia e  la  conoscenza  almeno  passiva  di  una
seconda: 
    a) il Rettore/la Rettrice; 
    b) quattro membri nominati dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano
tra persone esperte nell'ambito della scienza, della  cultura,  della
tecnica, dell'economia, delle attivita' sanitarie e sociali  o  della
vita pubblica,  di  cui  almeno  uno  per  ciascuno  dei  tre  gruppi
linguistici tedesco, italiano e ladino; 
    c)  un  membro  nominato  dal  senato  accademico  che  non   sia
contemporaneamente componente di questa Universita'; 
    d)  un/una  rappresentante  degli   studenti/delle   studentesse,
secondo il regolamento elezioni. 
    2. Il consiglio dell'Universita' nomina al suo interno, tra  i/le
componenti  di  cui  alla  lettera  b),  il/la  presidente  e  un/una
vicepresidente,  i  quali/le  quali  devono  appartenere   a   gruppi
linguistici differenti. 
    3. Nella composizione  del  consiglio  dell'Universita'  si  pone
particolare  attenzione  al  rispetto  dell'adeguata   rappresentanza
femminile. 
    4. Alle sedute del consiglio  dell'Universita'  partecipano,  con
diritto  di  voto  consultivo,  il/la  direttore/direttrice  e   i/le
presidenti onorari/e. La qualifica di membro effettivo del  consiglio
dell'Universita' e'  incompatibile  con  l'esercizio  di  un  mandato
politico. 
    5. Qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta,  non  pervenga
la nomina di uno/una o piu' componenti, il consiglio dell'Universita'
si ritiene validamente costituito, a condizione che sia raggiunta  la
maggioranza dei suoi/delle sue componenti. 
    6. I/le componenti del consiglio dell'Universita',  ad  eccezione
del/della rappresentante degli studenti/delle studentesse,  rimangono
in  carica  per  quattro  anni  e  possono  essere  confermati/e;  il
Rettore/la Rettrice rimane in carica quale componente  del  consiglio
dell'Universita' per tutta la durata del suo mandato. 
    7. Qualora debbano essere sostituiti/e uno/a o  piu'  componenti,
si provvedera' alla nomina dei/delle componenti mancanti. Nel caso in
cui venga meno oltre la  meta'  dei/delle  componenti  si  intendera'
decaduto l'intero  consiglio  e  si  procedera'  immediatamente  alla
nomina di un nuovo consiglio. Il/la presidente del consiglio decaduto
svolge le operazioni di ordinaria amministrazione  sino  alla  nomina
del nuovo consiglio.