Art. 30. Strutture dell'Ateneo 1. Sono strutture didattiche dell'Universita': a) i dipartimenti universitari (di seguito denominati Dipartimenti); b) le eventuali strutture di raccordo denominate facolta'; c) i corsi di studio; d) i corsi di specializzazione; e) i corsi di dottorato di ricerca; f) i corsi di master universitario. 2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta o parere conforme del Senato accademico, puo' istituire, attivare, disattivare o sopprimere corsi di studi, sedi e Dipartimenti. 3. Le modalita' di istituzione e funzionamento delle strutture didattiche sono disciplinate nel Regolamento generale di ateneo, nel Regolamento didattico di ateneo e nei rispettivi regolamenti di funzionamento.