(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                        Strutture dell'Ateneo 
 
    1. Sono strutture didattiche dell'Universita': 
      a)  i  dipartimenti   universitari   (di   seguito   denominati
Dipartimenti); 
      b) le eventuali strutture di raccordo denominate facolta'; 
      c) i corsi di studio; 
      d) i corsi di specializzazione; 
      e) i corsi di dottorato di ricerca; 
      f) i corsi di master universitario. 
    2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta o parere conforme
del  Senato  accademico,  puo'  istituire,  attivare,  disattivare  o
sopprimere corsi di studi, sedi e Dipartimenti. 
    3. Le modalita' di istituzione e  funzionamento  delle  strutture
didattiche sono disciplinate nel Regolamento generale di ateneo,  nel
Regolamento didattico di  ateneo  e  nei  rispettivi  regolamenti  di
funzionamento.