Art. 31. Dipartimenti 1. Il Dipartimento e' la struttura che programma, coordina e gestisce l'attivita' didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo, d'intesa con i corsi di studio. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con i propri obiettivi progettuali e il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. 2. Le attivita' didattiche del Dipartimento sono demandate alle strutture didattiche afferenti per la definizione e gestione dei percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione ed accreditamento iniziale e periodico. 3. Il Dipartimento cura la promozione di specifiche iniziative di formazione didattica, finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti. 4. Il Dipartimento puo' istituire specifici coordinamenti dei corsi di studi afferenti allo stesso. Possono essere istituiti anche coordinamenti per corsi di studi interdipartimentali. I coordinamenti sono disciplinati nel Regolamento di Dipartimento. 5. Il Dipartimento definisce i settori di ricerca nei quali opera; promuove e coordina la ricerca scientifica e le attivita', anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e gli strumenti ad essa necessari. 6. Il Dipartimento svolge ogni attivita' idonea a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego dei risultati della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' e del territorio. 7. Il Dipartimento promuove e realizza iniziative di collaborazione con enti e soggetti esterni per attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico. 8. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli docenti afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. 9. Il Dipartimento e' centro di spesa al quale viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi e alle attrezzature. 10. A ciascun dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per piu' di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 11. Ciascun professore di ruolo e ciascun ricercatore afferisce ad un solo dipartimento e gli stessi al momento della presa di servizio presso l'Universita', afferiscono al dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata. 12. Le procedure di mobilita' interne di professori e ricercatori tra i singoli Dipartimenti e l'assegnazione degli stessi in caso di soppressione del Dipartimento sono disciplinate nel Regolamento generale di ateneo, che individua i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneita' disciplinare di ciascun dipartimento. 13. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo puo' deliberare di articolarsi in sezioni secondo modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia giuridica. 14. La costituzione, la modificazione e la disattivazione di Dipartimenti sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Le relative modalita' procedurali sono previste nel Regolamento generale di ateneo. 15. Tra i compiti dei Dipartimenti dell'area medica rientra anche lo svolgimento di attivita' assistenziale. 16. Sono organi del Dipartimento: a) il direttore; b) il Consiglio; c) la Commissione paritetica docenti-studenti; d) la Unita' di assicurazione della qualita'.