(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. Il Dipartimento e' la  struttura  che  programma,  coordina  e
gestisce l'attivita' didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo,
d'intesa con  i  corsi  di  studio.  Al  Dipartimento  afferiscono  i
professori  di  ruolo  e  i  ricercatori   appartenenti   a   settori
scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con i  propri  obiettivi
progettuali e il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato. 
    2. Le attivita' didattiche del Dipartimento sono  demandate  alle
strutture didattiche afferenti per  la  definizione  e  gestione  dei
percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto
delle procedure previste per la loro  attivazione  ed  accreditamento
iniziale e periodico. 
    3. Il Dipartimento cura la promozione di specifiche iniziative di
formazione didattica, finalizzate  al  miglioramento  quantitativo  e
qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con  enti
pubblici e  privati,  nonche'  con  la  partecipazione  a  iniziative
didattiche promosse da altri enti. 
    4. Il Dipartimento puo'  istituire  specifici  coordinamenti  dei
corsi di studi afferenti allo stesso. Possono essere istituiti  anche
coordinamenti per corsi di studi interdipartimentali. I coordinamenti
sono disciplinati nel Regolamento di Dipartimento. 
    5. Il Dipartimento definisce  i  settori  di  ricerca  nei  quali
opera; promuove e coordina la ricerca  scientifica  e  le  attivita',
anche rivolte all'esterno, a essa correlate  o  accessorie,  rendendo
disponibili  le  strutture,  i  servizi  e  gli  strumenti  ad   essa
necessari. 
    6. Il  Dipartimento  svolge  ogni  attivita'  idonea  a  favorire
l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego  dei  risultati
della ricerca per contribuire allo  sviluppo  sociale,  culturale  ed
economico della societa' e del territorio. 
    7.  Il   Dipartimento   promuove   e   realizza   iniziative   di
collaborazione con enti e soggetti esterni per attivita'  didattiche,
di ricerca e di trasferimento tecnologico. 
    8. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei  singoli
docenti afferenti e il  loro  diritto  ad  accedere  direttamente  ai
finanziamenti per la ricerca. 
    9.  Il  Dipartimento  e'  centro  di   spesa   al   quale   viene
riconosciuta,  nel  rispetto  dei  principi  contabili  relativi   al
bilancio  unico  di  ateneo,  autonomia  di   gestione   finanziaria,
amministrativa ed  organizzativa  per  quanto  attiene  alle  risorse
finanziarie, al personale tecnico-amministrativo, agli spazi  e  alle
attrezzature. 
    10. A ciascun dipartimento afferisce un numero di  professori  di
ruolo e di ricercatori non  inferiore  a  trentacinque.  In  caso  di
riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale  soglia  per
piu' di due anni  consecutivi,  il  Dipartimento  viene  sciolto  dal
Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 
    11. Ciascun professore di ruolo e ciascun  ricercatore  afferisce
ad un solo dipartimento e  gli  stessi  al  momento  della  presa  di
servizio presso l'Universita', afferiscono al dipartimento che ne  ha
disposto la relativa chiamata. 
    12. Le procedure di mobilita' interne di professori e ricercatori
tra i singoli Dipartimenti e l'assegnazione degli stessi in  caso  di
soppressione  del  Dipartimento  sono  disciplinate  nel  Regolamento
generale di ateneo, che individua i criteri  idonei  a  garantire  la
tendenziale omogeneita' disciplinare di ciascun dipartimento. 
    13. Il Dipartimento, per  motivi  di  carattere  scientifico  e/o
organizzativo puo'  deliberare  di  articolarsi  in  sezioni  secondo
modalita' definite dal Regolamento del Dipartimento. Le  sezioni  non
hanno autonomia giuridica. 
    14. La costituzione, la  modificazione  e  la  disattivazione  di
Dipartimenti sono approvate dal Consiglio di amministrazione,  previo
parere obbligatorio del  Senato  accademico.  Le  relative  modalita'
procedurali sono previste nel Regolamento generale di ateneo. 
    15. Tra i compiti dei Dipartimenti dell'area medica rientra anche
lo svolgimento di attivita' assistenziale. 
    16. Sono organi del Dipartimento: 
      a) il direttore; 
      b) il Consiglio; 
      c) la Commissione paritetica docenti-studenti; 
      d) la Unita' di assicurazione della qualita'.