(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                      Direttore di Dipartimento 
 
    1. Il direttore: 
      a) rappresenta il Dipartimento; 
      b) convoca e presiede il Consiglio di dipartimento  e  ne  cura
l'esecuzione delle deliberazioni; 
      c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle
norme legislative e regolamentari; 
      d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e
vigilanza di tutte le attivita' didattiche, di ricerca, organizzative
e di assicurazione della qualita' che fanno capo al Dipartimento; 
      e) esercita tutte le altre funzioni  che  gli  sono  attribuite
dalla normativa vigente. 
    2.  L'elettorato  passivo  per  la   carica   di   direttore   di
Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano  optato
o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero  di  anni  di
permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo,  sia  almeno
pari alla  durata  del  mandato.  Nel  caso  di  indisponibilita'  di
professori  di  prima  fascia,  l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai
professori di seconda fascia. L'elettorato passivo e' altresi' esteso
ai professori di seconda fascia nel caso  di  mancato  raggiungimento
per due votazioni del quorum previsto per la  predetta  elezione.  Al
fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia
devono ricorrere le condizioni previste per  i  professori  di  prima
fascia. 
    3. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni  del  direttore
sono specificate nel Regolamento elettorale di ateneo. 
    4. Il direttore e' nominato con  decreto  del  rettore.  Dura  in
carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente  piu'  di
una volta. L'intervallo di  tempo  che  deve  trascorrere  per  poter
assumere un ulteriore  mandato,  dopo  avere  espletato  due  mandati
consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno. 
    5. Il direttore designa fra  i  professori  del  Dipartimento  un
vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi  di
impedimento o di assenza. Il vice-direttore e' nominato  con  decreto
del rettore e  rimane  in  carica  per  la  durata  del  mandato  del
direttore. 
    6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del
direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di
ordinaria amministrazione sono svolte dal vice-direttore. 
    7. Il direttore e' coadiuvato,  per  le  procedure  di  carattere
contabile e finanziario, da un responsabile amministrativo e, per  le
procedure  di  carattere  amministrativo  connesse   alle   attivita'
didattiche, da un responsabile  delle  funzioni  didattiche  di  tipo
gestionale.