Art. 33. Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attivita' del dipartimento. Il Consiglio di dipartimento e' convocato dal direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunita' e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione. 2. Il Consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corsi di studi afferenti al dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalita' per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel Regolamento elettorale di ateneo. 3. Il Consiglio di dipartimento: a) approva il Regolamento di dipartimento; b) approva il programma triennale di sviluppo delle attivita' didattiche e scientifiche e di ricerca; c) propone anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studi o di strutture didattiche; d) coordina le attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento e del criterio di equa ripartizione dei carichi didattici dei docenti afferenti; e) programma e coordina le attivita' di orientamento agli studi e tutorato; f) organizza corsi di master universitari, di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonche' attivita' culturali e formative; g) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca; h) organizza, su parere favorevole del Senato accademico, corsi di studi d'intesa con universita' e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere; i) formula richieste in merito alla copertura di posti di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, e alla copertura di posti di professori di seconda fascia e di ricercatori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia; j) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori; k) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalita' definite dall'apposito regolamento; l) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca; m) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento esclusivo di attivita' di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente; n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo. 4. Il funzionamento del Consiglio e' disciplinato dal Regolamento di dipartimento. 5. Il Consiglio di dipartimento puo' costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi.