(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                      Consiglio di Dipartimento 
 
    1.  Il  Consiglio  di  dipartimento  e'  l'organo  di  indirizzo,
programmazione  e  gestione  delle  attivita'  del  dipartimento.  Il
Consiglio  di  dipartimento  e'  convocato  dal  direttore  nei  casi
previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunita'  e
quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi
diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione. 
    2. Il Consiglio di dipartimento e'  composto  dai  professori  di
ruolo  e  dai  ricercatori  afferenti   al   Dipartimento,   da   due
rappresentanti del personale  tecnico-amministrativo  assegnato  alla
struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti
nei Consigli di corsi di  studi  afferenti  al  dipartimento,  da  un
rappresentante eletto tra i  dottorandi,  gli  specializzandi  e  gli
assegnisti facenti capo alla struttura.  Le  funzioni  di  segretario
verbalizzante  sono  svolte  dal  responsabile   amministrativo.   La
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo  dura  in  carica
tre anni; la rappresentanza dei dottorandi,  degli  specializzandi  e
degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalita' per l'elezione
dei rappresentanti  sono  contenute  nel  Regolamento  elettorale  di
ateneo. 
    3. Il Consiglio di dipartimento: 
      a) approva il Regolamento di dipartimento; 
      b) approva il programma triennale di sviluppo  delle  attivita'
didattiche e scientifiche e di ricerca; 
      c)  propone  anche  congiuntamente   ad   altri   Dipartimenti,
l'istituzione dei corsi di studi o di strutture didattiche; 
      d)  coordina  le  attivita'  didattiche,  nel  rispetto   della
liberta' di insegnamento e del  criterio  di  equa  ripartizione  dei
carichi didattici dei docenti afferenti; 
      e) programma e coordina le attivita' di orientamento agli studi
e tutorato; 
      f) organizza corsi di master universitari,  di  perfezionamento
ed  aggiornamento   professionale,   di   istruzione   permanente   o
ricorrente, nonche' attivita' culturali e formative; 
      g) propone, organizza  e  gestisce  i  corsi  di  dottorato  di
ricerca; 
      h) organizza, su parere favorevole del Senato accademico, corsi
di studi d'intesa con  universita'  e  istituzioni  di  alta  cultura
nazionali ed estere; 
      i) formula richieste in  merito  alla  copertura  di  posti  di
professori di prima fascia, con il voto favorevole della  maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia, e alla copertura di posti di
professori di seconda fascia e di ricercatori con il voto  favorevole
della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia; 
      j) formula la proposta di chiamata con  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per  la  chiamata
dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la  proposta
di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori; 
      k) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e  privati
e puo' fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le  modalita'
definite dall'apposito regolamento; 
      l) propone  l'attivazione  e  il  conferimento  di  assegni  di
ricerca; 
      m)  esprime  parere  sulle  richieste  di  autorizzazione  allo
svolgimento esclusivo di attivita' di ricerca  scientifica  ai  sensi
della normativa vigente; 
      n) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate  dalle
norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo. 
    4. Il funzionamento del Consiglio e' disciplinato dal Regolamento
di dipartimento. 
    5. Il  Consiglio  di  dipartimento  puo'  costituire  commissioni
temporanee  o  permanenti  con  compiti  istruttori,   consultivi   o
propositivi.