Art. 34. Commissione paritetica docenti-studenti e unita' di gestione della qualita' 1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono composte da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal Consiglio di dipartimento e di studenti iscritti ai diversi corsi di studi attivati dal Dipartimento, eletti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento elettorale di ateneo. Il numero dei componenti della commissione e' stabilito dal regolamento di ciascun dipartimento e deve garantire la adeguata rappresentanza in seno alla commissione di tutti i percorsi formativi attivi nel dipartimento. Il Consiglio nomina il presidente della commissione tra i docenti designati. 2. La funzione di membro della commissione e' incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro organismo di gestione della qualita'. 3. La Commissione paritetica docenti-studenti rimane in carica due anni e ha i seguenti compiti: a) attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attivita' suddette; c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studi; d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente. 4. Nello svolgimento dei propri compiti la commissione paritetica puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate e redige annualmente una relazione dettagliata delle attivita' svolte. 5. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche sono disciplinate da un apposito Regolamento di funzionamento. 6. All'interno di ciascun dipartimento viene costituita l'Unita' di gestione della qualita'. L'Unita' di gestione della qualita' all'interno del Dipartimento e' composta da membri scelti tra il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Dipartimento, e da un membro scelto tra il personale in formazione afferente al Dipartimento. 7. L'Unita' di gestione della qualita' coordina le attivita' relative all'assicurazione della qualita' della ricerca e dei processi formativi dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione all'interno del Dipartimento. L'Unita' agisce come referente del Dipartimento per gli organi di ateneo e di Dipartimento che si occupano di assicurazione e valutazione della qualita'. 8. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dell'Unita' sono disciplinate da apposito regolamento.