(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
 
               Commissione paritetica docenti-studenti 
                 e unita' di gestione della qualita' 
 
    1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono  composte  da
una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal Consiglio  di
dipartimento e  di  studenti  iscritti  ai  diversi  corsi  di  studi
attivati dal Dipartimento, eletti secondo le modalita' stabilite  dal
Regolamento elettorale di ateneo. 
    Il numero dei  componenti  della  commissione  e'  stabilito  dal
regolamento di ciascun dipartimento  e  deve  garantire  la  adeguata
rappresentanza in seno alla commissione di tutti i percorsi formativi
attivi nel dipartimento. Il  Consiglio  nomina  il  presidente  della
commissione tra i docenti designati. 
    2. La funzione di membro della commissione e'  incompatibile  con
la partecipazione a  qualsiasi  altro  organismo  di  gestione  della
qualita'. 
    3. La Commissione paritetica docenti-studenti  rimane  in  carica
due anni e ha i seguenti compiti: 
      a) attivita'  di  monitoraggio  dell'offerta  formativa,  della
qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio  agli
studenti da parte dei professori e dei ricercatori; 
      b) individuazione  degli  indicatori  per  la  valutazione  dei
risultati delle attivita' suddette; 
      c)  formulazione  di  pareri   sull'istituzione,   attivazione,
modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studi; 
      d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente. 
    4. Nello svolgimento dei propri compiti la commissione paritetica
puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate e  redige
annualmente una relazione dettagliata delle attivita' svolte. 
    5. Le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni
paritetiche  sono  disciplinate  da  un   apposito   Regolamento   di
funzionamento. 
    6. All'interno di ciascun dipartimento viene costituita  l'Unita'
di gestione della qualita'. 
    L'Unita' di gestione della qualita' all'interno del  Dipartimento
e' composta da membri scelti tra il personale docente ed il personale
tecnico-amministrativo  afferente   al   Dipartimento,   secondo   le
indicazioni contenute nel  regolamento  del  Dipartimento,  e  da  un
membro  scelto  tra  il  personale   in   formazione   afferente   al
Dipartimento. 
    7. L'Unita' di gestione  della  qualita'  coordina  le  attivita'
relative  all'assicurazione  della  qualita'  della  ricerca  e   dei
processi  formativi  dei  corsi  di  dottorato  e  delle  scuole   di
specializzazione all'interno del Dipartimento. L'Unita'  agisce  come
referente del Dipartimento per gli organi di ateneo e di Dipartimento
che si occupano di assicurazione e valutazione della qualita'. 
    8. Le modalita' di costituzione e  di  funzionamento  dell'Unita'
sono disciplinate da apposito regolamento.