Art. 36. Corsi di studio 1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento. 2. Per ogni corso di studio e' costituito un Consiglio di corso di studi. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere conforme della Commissione paritetica docenti-studenti e del Senato accademico, puo' unificare piu' consigli di corso di studi secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente. 3. Il Consiglio di corso di studi e' costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo titolari degli insegnamenti attivati nell'offerta didattica programmata ed erogata, nonche' da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento. 4. Il Consiglio di corso di studi e' l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attivita' formative del corso. Il Consiglio di corso di studi: a) approva il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studi e le relative modifiche, sottoponendolo al Dipartimento per la relativa ratifica di uniformita'; b) sottopone annualmente all'approvazione del dipartimento l'offerta didattica programmata; c) procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti del corso, affida gli insegnamenti e attribuisce altri compiti didattici ai professori e ai ricercatori; d) assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti a contratto; e) delibera in merito alla convalida di attivita' formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio; f) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti; g) approva il calendario didattico del corso di studi nel rispetto del calendario didattico di ateneo; h) esprime parere in merito alle richieste di attribuzione della funzione di cultore della materia; i) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale; j) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attivita' del corso di studi. 5. Le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel Regolamento elettorale di ateneo. 6. In seno a ciascun corso di studi e' attiva una Unita' di gestione della qualita'. L'Unita' e' il referente del Presidio della qualita' per il corso di studi ed assicura il regolare svolgimento delle attivita' relative all'autovalutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento del corso di studi. Le modalita' di costituzione e di funzionamento dell'Unita' sono disciplinate da apposito regolamento.