(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
             Presidente dei Consigli dei corsi di studio 
 
    1. Ogni Consiglio di corso di studi elegge al suo interno, tra  i
professori di ruolo, un presidente. 
    2. Le modalita' di elezione del  presidente  sono  stabilite  nel
Regolamento elettorale di ateneo. 
    3. L'elettorato passivo e' riservato ai  professori  di  ruolo  a
tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno. 
    4. Il  presidente  presiede  il  Consiglio,  lo  convoca  con  le
modalita' previste da apposito regolamento,  ha  la  vigilanza  sulle
attivita'  del  corso  di  studi  nonche'  la  responsabilita'  delle
procedure di assicurazione della qualita' del corso di studi. 
    5. Il presidente e' nominato con  decreto  del  rettore,  il  suo
mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato. 
    6. Il rettore qualora ne  ravvisi  l'interesse,  o  su  richiesta
della maggioranza dei presidenti dei Consigli  dei  corsi  di  studi,
convoca  riunioni  collegiali  dei  presidenti  stessi  su   problemi
generali inerenti la progettazione, la gestione e l'erogazione  delle
attivita' didattiche per acquisire pareri e proposte.