Art. 37. Presidente dei Consigli dei corsi di studio 1. Ogni Consiglio di corso di studi elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un presidente. 2. Le modalita' di elezione del presidente sono stabilite nel Regolamento elettorale di ateneo. 3. L'elettorato passivo e' riservato ai professori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno. 4. Il presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalita' previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attivita' del corso di studi nonche' la responsabilita' delle procedure di assicurazione della qualita' del corso di studi. 5. Il presidente e' nominato con decreto del rettore, il suo mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato. 6. Il rettore qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei presidenti dei Consigli dei corsi di studi, convoca riunioni collegiali dei presidenti stessi su problemi generali inerenti la progettazione, la gestione e l'erogazione delle attivita' didattiche per acquisire pareri e proposte.