Art. 38. Scuole di specializzazione 1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge, su proposta dei Dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e del presente statuto. 2. Sono organi della scuola il direttore ed il Consiglio della scuola. 3. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola e viene eletto dal Consiglio della scuola tra i professori di prima o di seconda fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Rimane in carica tre anni. La carica di direttore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. 4. Il Consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti nel Regolamento elettorale di ateneo. 5. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel Regolamento didattico di ateneo. 6. Qualora la Scuola di specializzazione venga attivata in forma consortile e l'Universita' del Molise ne rappresenta la sede amministrativa, al Consiglio della scuola possono partecipare uno o piu' professori di ruolo della sede consorziata. 7. Qualora l'Universita' del Molise non rappresenti la sede amministrativa, il Dipartimento dell'area medica proporra' il nominativo di almeno un docente che rappresentera' l'Ateneo nel Consiglio della scuola presso l'Universita' sede amministrativa.