(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
                     Scuole di specializzazione 
 
    1. Le scuole di specializzazione sono istituite,  in  conformita'
alle vigenti disposizioni di  legge,  su  proposta  dei  Dipartimenti
interessati, con decreto del rettore, su delibera  del  Consiglio  di
amministrazione, sentito il Senato accademico. Esse  hanno  autonomia
didattica nei limiti della normativa vigente e del presente statuto. 
    2. Sono organi della scuola il direttore ed  il  Consiglio  della
scuola. 
    3. Il direttore ha la  responsabilita'  del  funzionamento  della
scuola e viene eletto dal Consiglio della scuola tra i professori  di
prima o di seconda fascia del  settore  scientifico  disciplinare  di
riferimento della scuola. Rimane in carica tre  anni.  La  carica  di
direttore  e'  incompatibile  con  ogni  altra  carica  elettiva.  Il
direttore puo' designare, tra i professori di ruolo  di  prima  o  di
seconda fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di  assenza  o
impedimento. 
    4. Il Consiglio della scuola e' composto da tutti i  titolari  di
insegnamento e da una rappresentanza degli  specializzandi,  uno  per
ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalita'  definiti  nel
Regolamento elettorale di ateneo. 
    5. Le modalita' per l'organizzazione  e  il  funzionamento  della
Scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto
dalla legge, nel Regolamento didattico di ateneo. 
    6. Qualora la Scuola di specializzazione venga attivata in  forma
consortile  e  l'Universita'  del  Molise  ne  rappresenta  la   sede
amministrativa, al Consiglio della scuola possono partecipare  uno  o
piu' professori di ruolo della sede consorziata. 
    7. Qualora l'Universita'  del  Molise  non  rappresenti  la  sede
amministrativa,  il  Dipartimento  dell'area  medica   proporra'   il
nominativo di almeno  un  docente  che  rappresentera'  l'Ateneo  nel
Consiglio della scuola presso l'Universita' sede amministrativa.