(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
                        Dottorati di ricerca 
 
    1. I corsi di dottorato di  ricerca  sono  attivati  in  seno  ai
Dipartimenti  in   coerenza   con   gli   obiettivi   culturali   del
Dipartimento. E' possibile  la  attivazione  in  consorzio  tra  piu'
Dipartimenti dell'Ateneo o di altri atenei o con qualificati enti  di
ricerca nazionali o stranieri. 
    I corsi  sono  organizzati  dal  Collegio  dei  docenti,  che  ne
sovraintende alle relative attivita'.