Art. 39. Dottorati di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati in seno ai Dipartimenti in coerenza con gli obiettivi culturali del Dipartimento. E' possibile la attivazione in consorzio tra piu' Dipartimenti dell'Ateneo o di altri atenei o con qualificati enti di ricerca nazionali o stranieri. I corsi sono organizzati dal Collegio dei docenti, che ne sovraintende alle relative attivita'.