Art. 40. Attivita' di formazione finalizzata 1. L'Universita', con delibera del Consiglio di amministrazione su parere conforme del Senato accademico, previa individuazione delle risorse da impiegare, puo' istituire: a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; b) corsi di aggiornamento e formazione professionale; c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche; d) altre attivita' formative certificate. 2. Tali attivita' sono disciplinate in appositi regolamenti e sono affidate dal Senato accademico, di norma, alla vigilanza didattico-scientifica della struttura proponente. La gestione amministrativa e' attribuita ad un apposito centro di spesa. 3. Tali attivita' possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.