(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                 Attivita' di formazione finalizzata 
 
    1. L'Universita', con delibera del Consiglio  di  amministrazione
su parere conforme del Senato accademico, previa individuazione delle
risorse da impiegare, puo' istituire: 
      a) corsi di perfezionamento scientifico e  di  alta  formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della  laurea  o
della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i
master universitari di primo e di secondo livello; 
      b) corsi di aggiornamento e formazione professionale; 
      c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni  e  di
formazione alle carriere pubbliche; 
      d) altre attivita' formative certificate. 
    2. Tali attivita' sono disciplinate  in  appositi  regolamenti  e
sono  affidate  dal  Senato  accademico,  di  norma,  alla  vigilanza
didattico-scientifica  della  struttura   proponente.   La   gestione
amministrativa e' attribuita ad un apposito centro di spesa. 
    3.  Tali   attivita'   possono   essere   intraprese   anche   in
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.