(Allegato-art. 41)
                               Art. 41. 
 
              Centri di ricerca e strutture di servizio 
 
    1. L'Ateneo, anche su proposta delle  strutture  e  degli  organi
interessati, puo' istituire Centri di ricerca, Centri di  servizio  e
Centri di ricerca e  servizio,  al  fine  di  garantire,  secondo  un
modello  di  semplificazione  organizzativa,  il   coordinamento   di
attivita' di formazione e ricerca tra piu'  strutture  dell'Ateneo  o
con altri atenei. 
    2. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento
dei centri sono contenute nel Regolamento generale di ateneo.