Art. 41. Centri di ricerca e strutture di servizio 1. L'Ateneo, anche su proposta delle strutture e degli organi interessati, puo' istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e servizio, al fine di garantire, secondo un modello di semplificazione organizzativa, il coordinamento di attivita' di formazione e ricerca tra piu' strutture dell'Ateneo o con altri atenei. 2. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento generale di ateneo.