Art. 10. Elezioni del rettore 1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o che dichiarano di optare per tale regime se eletti, in servizio presso universita' italiane, secondo le modalita' previste dal regolamento elettorale di Ateneo. Dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. 2. L'elettorato attivo e' fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e spetta: a) a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; b) ai rappresentanti dei ricercatori e del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo dell'Ateneo; c) ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non richiamati nella precedente lettera b), i cui voti sono complessivamente valutati nella misura del 50 per cento dell'elettorato attivo dei professori. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo. d) al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lettera b), con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'Ateneo, i cui voti sono complessivamente valutati nella misura del 12 per cento dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento elettorale tutela la rappresentativita' di ciascuna articolazione del personale impegnato nei poli territoriali e nell'amministrazione centrale. e) ai componenti del consiglio degli studenti di Ateneo. 3. Le elezioni del rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal decano. Le candidature, sottoscritte da almeno cinquanta componenti del corpo elettorale, a prescindere dalla valutazione del peso elettorale di ciascun proponente, sono presentate, a pena d'inammissibilita', tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore alla data prevista per le elezioni del rettore. Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nell'esercizio dell'attivita' di governo dell'Universita'.