(Statuto-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                        Elezioni del rettore 
 
    1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno o
che dichiarano di optare per  tale  regime  se  eletti,  in  servizio
presso  universita'  italiane,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento elettorale di Ateneo. Dura in carica sei anni  e  non  e'
rieleggibile. 
    2. L'elettorato attivo  e'  fissato  alla  data  del  decreto  di
indizione delle elezioni e spetta: 
      a) a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; 
      b)  ai  rappresentanti  dei   ricercatori   e   del   personale
dirigenziale e  tecnico-amministrativo  negli  organi  collegiali  di
governo dell'Ateneo; 
      c) ai ricercatori a tempo indeterminato e a  tempo  determinato
di cui all'art. 24, comma 3, lettera  b),  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, non richiamati nella precedente lettera b), i cui  voti
sono  complessivamente  valutati  nella  misura  del  50  per   cento
dell'elettorato attivo dei professori. Le modalita' di elezione  sono
disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo. 
      d)  al  personale  dirigenziale  e  tecnico-amministrativo  non
richiamato nella  precedente  lettera  b),  con  rapporto  di  lavoro
organico  a  tempo  indeterminato  con  l'Ateneo,  i  cui  voti  sono
complessivamente   valutati   nella   misura   del   12   per   cento
dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento elettorale  tutela
la  rappresentativita'  di  ciascuna  articolazione   del   personale
impegnato nei poli territoriali e nell'amministrazione centrale. 
      e) ai componenti del consiglio degli studenti di Ateneo. 
    3. Le elezioni del rettore si svolgono nei sei  mesi  antecedenti
la scadenza del mandato e vengono indette dal decano. Le candidature,
sottoscritte da almeno cinquanta componenti del corpo  elettorale,  a
prescindere  dalla  valutazione  del  peso  elettorale   di   ciascun
proponente,  sono  presentate,  a  pena  d'inammissibilita',  tra  il
sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore alla data prevista  per
le elezioni del rettore. 
    Ciascun candidato rende pubbliche  le  linee  programmatiche  che
intende   perseguire   nell'esercizio   dell'attivita'   di   governo
dell'Universita'.