Art. 9 Il rettore 1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dello stesso, secondo criteri di qualita', nel rispetto dei principi di autonomia, efficacia, efficienza, trasparenza, promozione del merito e pari opportunita'. 2. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, adottando i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento non rientranti nella competenza di specifiche strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali di governo. 3. Spetta in particolare al rettore: a) garantire la liberta' della didattica e della ricerca; b) presiedere e convocare il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinarne le attivita' e sovrintendere alla esecuzione delle rispettive delibere; c) sottoporre al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenendo conto delle proposte e dei pareri espressi dal senato accademico; d) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; e) individuare e assegnare, d'intesa con il direttore generale, gli spazi e le risorse per gli interventi edilizi, secondo i programmi approvati dal consiglio di amministrazione e i relativi pareri del senato accademico; f) vigilare sulle strutture di Ateneo; g) adottare i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli organi previsti dal presente Statuto; h) esercitare il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli studenti, e dove il fatto possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione di censura, procedere all'adozione della stessa, sentito il parere del collegio di disciplina; i) nominare in servizio il personale docente dell'Ateneo e provvedere all'assegnazione e alla gestione dello stesso secondo i criteri dettati dal senato accademico, fatte salve le competenze dei dipartimenti e delle scuole; j) presiedere il comitato di selezione per la designazione, da parte del senato accademico, dei membri del consiglio di amministrazione; k) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, la nomina del direttore generale e del coordinatore del nucleo di valutazione; proporre al senato accademico la designazione del presidente del collegio dei revisori dei conti; l) nominare tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento; m) esercitare la facolta' di nomina di pro-rettori funzionali con compiti in settori strategici, e delegati per specifici atti o attivita', nel rispetto delle competenze istituzionali previste; n) proporre al senato accademico la nomina del garante di Ateneo; o) adottare con proprio decreto, in caso di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico. Il provvedimento e' sottoposto a ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva; p) emanare lo statuto e i regolamenti e proporne le modifiche. 4. Il rettore utilizza i risultati del lavoro del nucleo di valutazione e propone le misure idonee per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti delle attivita' dell'Ateneo e per l'attuazione delle misure di legge in tema di valutazione e misurazione della performance e della trasparenza. 5. Il rettore ha ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi dalla legge e dal presente statuto.