(Statuto-art. 9)
                               Art. 9 
 
                             Il rettore 
 
    1. Il rettore ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ateneo  ed  e'
responsabile del perseguimento delle finalita' dello stesso,  secondo
criteri  di  qualita',  nel  rispetto  dei  principi  di   autonomia,
efficacia, efficienza, trasparenza,  promozione  del  merito  e  pari
opportunita'. 
    2. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa  e
di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, adottando
i  provvedimenti  in  materia  di  ricerca  e  di  insegnamento   non
rientranti nella competenza di specifiche  strutture,  in  attuazione
degli indirizzi fissati dagli organi collegiali di governo. 
    3. Spetta in particolare al rettore: 
      a) garantire la liberta' della didattica e della ricerca; 
      b) presiedere e convocare il senato accademico e  il  consiglio
di amministrazione, coordinarne le  attivita'  e  sovrintendere  alla
esecuzione delle rispettive delibere; 
      c) sottoporre al consiglio di amministrazione il  documento  di
programmazione triennale di Ateneo, tenendo conto  delle  proposte  e
dei pareri espressi dal senato accademico; 
      d) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e  il
conto consuntivo; 
      e) individuare e assegnare, d'intesa con il direttore generale,
gli spazi  e  le  risorse  per  gli  interventi  edilizi,  secondo  i
programmi approvati dal consiglio di  amministrazione  e  i  relativi
pareri del senato accademico; 
      f) vigilare sulle strutture di Ateneo; 
      g)  adottare  i   provvedimenti   di   nomina   delle   cariche
istituzionali e degli organi previsti dal presente Statuto; 
      h)  esercitare  il  potere  di  iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei confronti dei docenti e degli studenti,  e  dove  il
fatto possa dar luogo all'irrogazione di  una  sanzione  di  censura,
procedere all'adozione della stessa, sentito il parere  del  collegio
di disciplina; 
      i) nominare in servizio  il  personale  docente  dell'Ateneo  e
provvedere all'assegnazione e alla gestione dello  stesso  secondo  i
criteri dettati dal senato accademico, fatte salve le competenze  dei
dipartimenti e delle scuole; 
      j) presiedere il comitato di selezione per la designazione,  da
parte  del  senato  accademico,   dei   membri   del   consiglio   di
amministrazione; 
      k) proporre al consiglio di amministrazione, sentito il  senato
accademico, la nomina del direttore generale e del  coordinatore  del
nucleo di valutazione; proporre al senato accademico la  designazione
del presidente del collegio dei revisori dei conti; 
      l) nominare tra  i  docenti  di  prima  fascia  un  pro-rettore
vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di  assenza
o impedimento; 
      m) esercitare la facolta' di nomina di  pro-rettori  funzionali
con compiti in settori strategici, e delegati per  specifici  atti  o
attivita', nel rispetto delle competenze istituzionali previste; 
      n) proporre al senato  accademico  la  nomina  del  garante  di
Ateneo; 
      o) adottare con  proprio  decreto,  in  caso  di  necessita'  e
urgenza,   i   provvedimenti   di   competenza   del   consiglio   di
amministrazione  e  del  senato  accademico.  Il   provvedimento   e'
sottoposto   a   ratifica   dell'organo   competente   nella   seduta
immediatamente successiva; 
      p) emanare lo statuto e i regolamenti e proporne le modifiche. 
    4. Il rettore utilizza i  risultati  del  lavoro  del  nucleo  di
valutazione e propone le misure idonee per la rilevazione e l'analisi
dei  costi  e  dei  rendimenti  delle  attivita'  dell'Ateneo  e  per
l'attuazione  delle  misure  di  legge  in  tema  di  valutazione   e
misurazione della performance e della trasparenza. 
    5.  Il  rettore  ha  ogni  altra  competenza  non   espressamente
attribuita ad altri organi dalla legge e dal presente statuto.