(Convenzione-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
                              Dividendi 
 
    1. I dividendi pagati da una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
    2. Tuttavia, tali dividendi possono essere  tassati  anche  nella
Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente
ed in  conformita'  con  la  legislazione  di  detto  Stato,  ma,  se
l'effettivo beneficiario dei dividendi  e'  un  residente  dell'altro
Stato contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: 
      a) il  5  per  cento  dell'ammontare  lordo  dei  dividendi  se
l'effettivo beneficiario e' una societa' (diversa da una societa'  di
persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale
della societa' che distribuisce i dividendi; 
      b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in  tutti
gli altri casi. 
    Le autorita' competenti degli Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. 
    Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione  della  societa'
per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
    3. Ai fini del presente Articolo il termine «dividendi» designa i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello  Stato
di cui e' residente la societa' distributrice. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso
in cui il beneficiario effettivo  dei  dividendi,  residente  di  uno
Stato contraente, eserciti nell'altro Stato  contraente,  di  cui  e'
residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita'  industriale
o commerciale per mezzo di una  stabile  organizzazione  ivi  situata
oppure una professione  indipendente  mediante  una  base  fissa  ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si  ricolleghi
effettivamente a tale stabile organizzazione o  base  fissa.  in  tal
caso, sono applicabili le disposizioni degli Articoli 7 e 14. 
    5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscono in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato. 
    6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione delle azioni  o  di  altre
quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia  stato  quello
di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo  mediante  tale
creazione o cessione. 
    7.  Fatta  salva   ogni   altra   disposizione   della   presente
Convenzione, quando una societa' residente di uno Stato contraente ha
una stabile organizzazione nell'altro  Stato  contraente,  gli  utili
imponibili ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo  7  possono  essere
assoggettati ad un'imposta  addizionale  in  detto  altro  Stato,  in
conformita' con la propria legislazione, ma l'imposta addizionale non
puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare di detti utili.