(Convenzione-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
                              Interessi 
 
    1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad
un residente dell'altro Stato contraente  sono  imponibili  in  detto
altro Stato. 
    2. Tuttavia, tali interessi sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'  con  la
legislazione di detto Stato, ma, se  l'effettivo  beneficiario  degli
interessi e' un  residente  dell'altro  Stato  contraente,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere: 
      (i) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi  se  il
beneficiario effettivo e' un istituto bancario, e 
      (ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi negli
altri casi. 
    3. Nonostante le disposizioni  del  paragrafo  2,  gli  interessi
provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  pagati  a  un   residente
dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in  detto  altro
Stato se: 
      a) il beneficiario  effettivo  degli  interessi  e'  uno  Stato
contraente, la Banca Centrale di uno Stato contraente, una delle  sue
suddivisioni politiche o amministrative o un suo ente locale; o 
      b) gli interessi  sono  pagati  in  relazione  alla  vendita  a
credito  di  merci  o  attrezzature  ad  un'impresa  di   uno   Stato
contraente; o 
      c) gli  interessi  sono  pagati  ad  altri  enti  od  organismi
(compresi gli istituti finanziari)  in  dipendenza  di  finanziamenti
concessi da tali istituti o enti nel quadro di accordi conclusi tra i
Governi degli Stati contraenti. 
    4. Ai fini del presente Articolo il termine «interessi» designa i
redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o meno da  ipoteca
e portanti o meno una clausola di partecipazione agli  utili,  e,  in
particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico  ed  i  redditi
delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi e gli  altri  frutti
relativi a tali titoli o  obbligazioni,  e  i  crediti  di  qualsiasi
natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di  somme
date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui
i redditi provengono. Le penali  per  ritardato  pagamento  non  sono
considerate come interessi ai fini dei presente Articolo. Il  termine
non comprende gli elementi  di  reddito  che  sono  considerati  come
dividendi ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 10 della presente
Convenzione. 
    5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non  si  applicano  nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal  quale
provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per
mezzo di una stabile organizzazione ivi  situata  o  una  professione
indipendente mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad  esse.  in
tal caso, sono applicabili le  disposizioni  dell'Articolo  7  e  del
paragrafo 3 dell'Articolo 14. 
    6.  Gli  interessi  si  considerano  provenienti  da  uno   Stato
contraente  quando  il  debitore  e'  lo  Stato   stesso,   una   sua
suddivisione politica o amministrativa,  un  suo  ente  locale  o  un
residente  di  detto  Stato.  Tuttavia,  quando  il  debitore   degli
interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa  per  le
cui necessita' viene contratto il debito sul quale  sono  pagati  gli
interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione
o della base fissa, gli interessi stessi si  considerano  provenienti
dallo Stato in cui e' situata la stabile  organizzazione  o  la  base
fissa. 
    7. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e beneficiario effettivo degli interessi o tra  ciascuno  di
essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto  conto  del
credito per il quale sono  pagati,  eccede  l'ammontare  che  sarebbe
stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo degli interessi
in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo
si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte
eccedente  dei  pagamenti  e'  imponibile  in  conformita'   con   la
legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle  altre
disposizioni della presente Convenzione. 
    8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione del  credito  rispetto  al
quale sono pagati gli interessi,  sia  stato  quello  di  ottenere  i
benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta  creazione
o cessione.