(Convenzione-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                               Canoni 
 
    1. I  canoni  provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  il  cui
beneficiario effettivo e' un residente  dell'altro  Stato  contraente
sono imponibili in detto altro Stato. 
    2. Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'  con  la
legislazione di detto Stato,  ma,  se  l'effettivo  beneficiario  dei
canoni e' un residente dell'altro Stato contraente,  l'imposta  cosi'
applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo  dei
canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
    3. Ai fini del presente Articolo il termine  «canoni»  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,   ivi    compresi    il    software,    le    pellicole
cinematografiche, o le pellicole o le registrazioni ed altri mezzi di
riproduzione dell'immagine o  del  sonoro,  di  brevetti,  marchi  di
fabbrica o di commercio,  disegni  o  modelli,  progetti,  formule  o
processi segreti, nonche' per  l'uso  o  la  concessione  in  uso  di
attrezzature  industriali,   commerciali   o   scientifiche   o   per
informazioni  concernenti  esperienze   di   carattere   industriale,
commerciale o scientifico. Inoltre, comprende i pagamenti relativi ad
assistenza tecnica, servizi tecnici e di consulenza. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso
in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale  per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata  o  una  professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In  tal
caso,  sono  applicabili  le  disposizioni  dell'Articolo  7  e   del
paragrafo 3 dell'Articolo 14. 
    5. I canoni si considerano provenienti da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' un residente di detto Stato.  Tuttavia,  quando
il debitore dei canoni, sia  esso  residente  o  meno  di  uno  Stato
contraente, ha in uno Stato contraente una stabile  organizzazione  o
una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni
generatori dei canoni, e tali canoni  sono  a  carico  della  stabile
organizzazione o della base fissa, i  canoni  stessi  si  considerano
provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o
la base fissa. 
    6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  Articolo  si   applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile in conformita'  con  la  legislazione  di
ciascuno Stato contraente e tenuto  conto  delle  altre  disposizioni
della presente Convenzione. 
    7. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione dei  diritti  rispetto  ai
quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere  i  benefici
previsti dai  presente  Articolo  per  mezzo  di  detta  creazione  o
cessione.