(Convenzione-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
                         Artisti e Sportivi 
 
    1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15,  i  redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio  o
della televisione, o in qualita' di musicista, nonche'  di  sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
    2.  Quando  il  reddito  derivante   da   prestazioni   personali
esercitate da un artista di spettacolo o da  uno  sportivo,  in  tale
qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista  o  dallo
sportivo medesimi, detto reddito  puo'  essere  tassato  nello  Stato
contraente  dove  dette  prestazioni  sono   svolte   nonostante   le
disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.