(Convenzione-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
                         Funzioni Pubbliche 
 
    1. a) I salari, gli stipendi e le  altre  remunerazioni  analoghe
pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione  politica  o
amministrativa o da un suo ente  locale  a  una  persona  fisica,  in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione  o
ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. 
    b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe
sono imponibili soltanto nell'altro Stato  contraente  se  i  servizi
vengono resi in detto Stato e la persona fisica e'  un  residente  di
detto Stato che: 
      (i) ha la nazionalita' di detto Stato; o 
      (ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo  di
rendervi i servizi. 
    2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente  o  da  una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo  ente  locale,
sia  direttamente  sia  mediante  prelevamento  da  fondi   da   essi
costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi  a
detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono  imponibili  soltanto
in questo Stato. 
    b) Tuttavia, tali pensioni sono  imponibili  soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalita'. 
    3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai
salari, agli stipendi,  alle  pensioni  pagati  in  corrispettivo  di
servizi resi nell'ambito di un'attivita'  industriale  o  commerciale
esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica
o amministrativa o da un suo ente locale.