(Convenzione-art. 21)
 
                             Articolo 21 
 
                            Altri redditi 
 
    1.  Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno  Stato
contraente, qualunque ne sia  la  provenienza,  che  non  sono  stati
trattati negli Articoli precedenti della  presente  Convenzione  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili cosi' come  definiti  ai
paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di  tali
redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente un'attivita' commerciale o industriale per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata  o  una  professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente  a  tale  stabile
organizzazione o base fissa in tal caso si applicano le  disposizioni
dell'Articolo 7 e 14. 
    3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  le
persone che hanno svolto le attivita' da cui ritraggono i redditi  di
cui  al  paragrafo  1,  il  pagamento  per  tali   attivita'   eccede
l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti,  le
disposizioni del paragrafo 1 si  applicano  soltanto  a  quest'ultimo
ammontare.  In  tal  caso,  la  parte  eccedente  dei  pagamenti   e'
imponibile in conformita'  con  la  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente, tenuto conto  delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione. 
    4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano  se  io
scopo  principale  o  uno  degli  scopi  principali  di  una  persona
interessata alla costituzione o alla cessione dei diritti  produttivi
del reddito sia stato quello di  ottenere  i  benefici  del  presente
Articolo per mezzo di tale costituzione o cessione.