(Convenzione-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                         Redditi Immobiliari 
 
    1. I redditi che un residente di uno Stato contraente  ritrae  da
beni  immobili  (inclusi  i  redditi  delle  attivita'   agricole   o
forestali) situati nell'altro Stato  contraente  sono  imponibili  in
detto altro Stato. 
    2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e'
attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui  i  beni  stessi
sono situati. L'espressione comprende, in ogni caso,  gli  accessori,
le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i  diritti
ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti
la proprieta' fondiaria.  Si  considerano  altresi'  «beni  immobili»
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione  dello  sfruttamento  di
giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.  Le  navi  e
gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 
    3. Le disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta,  dalla  locazione  o  da  ogni
altra utilizzazione di beni immobili. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e  3  si  applicano  anche  ai
redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai  redditi
dei beni immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente.