(Convenzione-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
                         Utili delle Imprese 
 
    1.  Gli  utili  di  un'impresa  di  uno  Stato  contraente   sono
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa  non  svolga
un'attivita' industriale o commerciale  nell'altro  Stato  contraente
per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata.  Se  l'impresa
svolge in tal modo la sua  attivita',  gli  utili  dell'impresa  sono
imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura  in  cui  detti
utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 
    2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa
di uno Stato contraente svolge un'attivita' industriale o commerciale
nell'altro Stato contraente per mezzo di una  stabile  organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno  attribuiti  a  detta
stabile organizzazione gli utili che si ritiene  sarebbero  stati  da
essa conseguiti  se  si  fosse  trattato  di  un'impresa  distinta  e
separata svolgente  attivita'  identiche  o  analoghe  in  condizioni
identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa
costituisce una stabile organizzazione. 
    3.   Nella   determinazione   degli   utili   di   una    stabile
organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per  gli
scopi perseguiti dalla stessa  stabile  organizzazione,  comprese  le
spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia  nello
Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 
    4.  Qualora  uno  degli  Stati  contraenti  segua  la  prassi  di
determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione  in
base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra  le  diverse
parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a  detto
Stato contraente di  determinare  gli  utili  imponibili  secondo  la
ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto  adottato  dovra'
essere tale che il risultato sia conforme ai principi  contenuti  nel
presente Articolo. 
    5.  Nessun  utile  puo'  essere   attribuito   ad   una   stabile
organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o  merci
per l'impresa. 
    6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla
stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per
anno, a meno  che  non  esistano  validi  e  sufficienti  motivi  per
procedere diversamente. 
    7. Quando gli utili comprendono elementi di  reddito  considerati
separatamente  in  altri  Articoli  della  presente  Convenzione,  le
disposizioni di tali Articoli non vengono modificate  da  quelle  del
presente Articolo.