(Convenzione-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
                          Imprese Associate 
 
    1. Allorche': 
      a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente  o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
      b)   le   medesime   persone   partecipano    direttamente    o
indirettamente  alla  direzione,  ai  controllo  o  ai  capitale   di
un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa  dell'altro  Stato
contraente, 
    e, nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma  che,
a causa di dette  condizioni,  non  lo  sono  stati,  possono  essere
inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 
    2. Allorche' uno  Stato  contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a  tassazione
- gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata
sottoposta a tassazione in detto  altro  Stato,  e  gli  utili  cosi'
inclusi sono utili che sarebbero stati  realizzati  dall'impresa  del
primo Stato se le condizioni convenute tra  le  due  imprese  fossero
state quelle che si sarebbero  convenute  tra  imprese  indipendenti,
allora l'altro Stato puo'  procedere  ad  un  apposito  aggiustamento
dell'importo  dell'imposta  ivi  applicata  su   tali   utili.   Tali
aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformita'  con  la
procedura  amichevole  di  cui   all'Articolo   25   della   presente
Convenzione.