Art. 11.
Osservazione transfrontaliera
1. Secondo le modalita' stabilite nell'articolo 40 della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative
disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono, previa
autorizzazione dell'autorita' competente dell'altra Parte, proseguire
per l'intero territorio dell'altra Parte l'osservazione
transfrontaliera nei confronti:
di una persona che si presume abbia partecipato alla commissione
di un reato che puo' dar luogo all'estradizione o all'emissione di un
mandato d'arresto europeo, nonche', se necessario,
di una persona nei confronti della quale sussistono fondati
motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla
localizzazione della menzionata persona.
2. L'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al
comma 2 dell'articolo 40 della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen e' ammissibile per i reati elencati al
paragrafo 7 dello stesso articolo 40, quando non e' stato possibile
richiedere l'autorizzazione preventiva all'autorita' competente. In
questi casi l'attraversamento della frontiera e' immediatamente
comunicato:
per la Repubblica italiana:
al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio
per la cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero
federale dell'interno.
Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto
all'autorita' competente dell'altra Parte contraente.
3. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico
e' vietato.