(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
                    Osservazione transfrontaliera 
 
  1.  Secondo  le  modalita'   stabilite   nell'articolo   40   della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative
disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono, previa
autorizzazione dell'autorita' competente dell'altra Parte, proseguire
per   l'intero    territorio    dell'altra    Parte    l'osservazione
transfrontaliera nei confronti: 
    di una persona che si presume abbia partecipato alla  commissione
di un reato che puo' dar luogo all'estradizione o all'emissione di un
mandato d'arresto europeo, nonche', se necessario, 
    di una persona  nei  confronti  della  quale  sussistono  fondati
motivi di ritenere che  possa  condurre  all'identificazione  o  alla
localizzazione della menzionata persona. 
  2. L'osservazione transfrontaliera in casi di  urgenza  di  cui  al
comma  2  dell'articolo  40   della   Convenzione   di   applicazione
dell'Accordo di Schengen e'  ammissibile  per  i  reati  elencati  al
paragrafo 7 dello stesso articolo 40, quando non e'  stato  possibile
richiedere l'autorizzazione preventiva all'autorita'  competente.  In
questi  casi  l'attraversamento  della  frontiera  e'  immediatamente
comunicato: 
    per la Repubblica italiana: 
      al  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale -  Servizio
per la cooperazione internazionale di Polizia; 
    per la Repubblica d'Austria: 
      alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero
federale dell'interno. 
  Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per  iscritto
all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 
  3. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico
e' vietato.