Art. 12. Inseguimento transfrontaliero 1. Secondo le modalita' stabilite nell'articolo 41 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono proseguire un inseguimento transfrontaliero nei confronti di un soggetto colto in flagranza o che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che puo' dar luogo ad estradizione o mandato d'arresto europeo, oppure sia evaso. 2. L'inseguimento transfrontaliero si svolge senza limiti di spazio e tempo. Esso e' consentito attraverso i confini terrestri e aerei. 3. Un inseguimento transfrontaliero e' consentito anche quando la persona si sottrae al controllo di Polizia entro 30 km dal confine comune e non ha rispettato i previsti segnali di alt, con la conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. Esso si interrompe su richiesta dell'autorita' competente di cui all'articolo 1 sul cui territorio si svolge l'inseguimento, oppure se il suo proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita o della salute della persona inseguita o di terze persone. 4. Al piu' tardi all'atto di attraversare la frontiere, agli agenti impegnati nell'inseguimento devono darne comunicazione: per la Repubblica italiana: alle questure o ai comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine. L'autorita' interessata dalla comunicazione informera' tempestivamente la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia; per la Repubblica d'Austria: alle direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo. L'autorita' interessata dalla comunicazione informera' tempestivamente la Direzione generale della pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno. Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto all'autorita' competente dell'altra Parte. 5. In qualsiasi momento, l'autorita' competente della Parte sul cui territorio si svolge l'inseguimento transfrontaliero puo' richiedere all'autorita' competente dell'altra Parte la cessazione dell'inseguimento. 6. Se non e' stata formulata alcuna richiesta di cessazione dell'inseguimento o se gli agenti della Parte sul cui territorio avviene l'inseguimento non possono intervenire in tempo utile, gli agenti che eseguono l'inseguimento possono fermare la persona sino a quando gli agenti della Parte nel cui territorio avviene l'inseguimento non possono verificare l'identita' o procedere all'adozione di misure necessarie. In ogni caso, le autorita' di cui al comma 4 devono essere informate senza ritardo. 7. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico e' vietato.