(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                    Inseguimento transfrontaliero 
 
  1.  Secondo  le  modalita'   stabilite   nell'articolo   41   della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative
disposizioni  nazionali,  gli  agenti  di  una  delle  Parti  possono
proseguire un  inseguimento  transfrontaliero  nei  confronti  di  un
soggetto colto in flagranza o che si presume abbia  partecipato  alla
commissione di un reato che puo' dar luogo ad estradizione o  mandato
d'arresto europeo, oppure sia evaso. 
  2. L'inseguimento transfrontaliero si svolge senza limiti di spazio
e tempo. Esso e' consentito attraverso i confini terrestri e aerei. 
  3. Un inseguimento transfrontaliero e' consentito anche  quando  la
persona si sottrae al controllo di Polizia entro 30  km  dal  confine
comune e non  ha  rispettato  i  previsti  segnali  di  alt,  con  la
conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza  pubblica.  Esso  si
interrompe su richiesta dell'autorita' competente di cui all'articolo
1 sul cui territorio si  svolge  l'inseguimento,  oppure  se  il  suo
proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita  o
della salute della persona inseguita o di terze persone. 
  4. Al piu' tardi all'atto di attraversare la frontiere, agli agenti
impegnati nell'inseguimento devono darne comunicazione: 
    per la Repubblica italiana: 
      alle  questure  o  ai   comandi   provinciali   dell'Arma   dei
carabinieri o della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine. 
  L'autorita'    interessata    dalla    comunicazione     informera'
tempestivamente la  Direzione  centrale  della  Polizia  criminale  -
Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia; 
    per la Repubblica d'Austria: 
      alle  direzioni  regionali  di  Polizia  della   Carinzia,   di
Salisburgo e del Tirolo. 
  L'autorita'    interessata    dalla    comunicazione     informera'
tempestivamente la Direzione generale della  pubblica  sicurezza  nel
Ministero federale dell'interno. 
  Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per  iscritto
all'autorita' competente dell'altra Parte. 
  5. In qualsiasi momento, l'autorita' competente della Parte sul cui
territorio si svolge l'inseguimento transfrontaliero puo'  richiedere
all'autorita'   competente    dell'altra    Parte    la    cessazione
dell'inseguimento. 
  6. Se  non  e'  stata  formulata  alcuna  richiesta  di  cessazione
dell'inseguimento o se gli agenti  della  Parte  sul  cui  territorio
avviene l'inseguimento non possono intervenire in  tempo  utile,  gli
agenti che eseguono l'inseguimento possono fermare la persona sino  a
quando  gli  agenti  della   Parte   nel   cui   territorio   avviene
l'inseguimento  non  possono  verificare  l'identita'   o   procedere
all'adozione di misure necessarie. In ogni caso, le autorita' di  cui
al comma 4 devono essere informate senza ritardo. 
  7. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico
e' vietato.