Art. 12.
Inseguimento transfrontaliero
1. Secondo le modalita' stabilite nell'articolo 41 della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative
disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono
proseguire un inseguimento transfrontaliero nei confronti di un
soggetto colto in flagranza o che si presume abbia partecipato alla
commissione di un reato che puo' dar luogo ad estradizione o mandato
d'arresto europeo, oppure sia evaso.
2. L'inseguimento transfrontaliero si svolge senza limiti di spazio
e tempo. Esso e' consentito attraverso i confini terrestri e aerei.
3. Un inseguimento transfrontaliero e' consentito anche quando la
persona si sottrae al controllo di Polizia entro 30 km dal confine
comune e non ha rispettato i previsti segnali di alt, con la
conseguenza che potrebbe minacciare la sicurezza pubblica. Esso si
interrompe su richiesta dell'autorita' competente di cui all'articolo
1 sul cui territorio si svolge l'inseguimento, oppure se il suo
proseguimento potrebbe portare ad una concreta minaccia della vita o
della salute della persona inseguita o di terze persone.
4. Al piu' tardi all'atto di attraversare la frontiere, agli agenti
impegnati nell'inseguimento devono darne comunicazione:
per la Repubblica italiana:
alle questure o ai comandi provinciali dell'Arma dei
carabinieri o della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine.
L'autorita' interessata dalla comunicazione informera'
tempestivamente la Direzione centrale della Polizia criminale -
Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia;
per la Repubblica d'Austria:
alle direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di
Salisburgo e del Tirolo.
L'autorita' interessata dalla comunicazione informera'
tempestivamente la Direzione generale della pubblica sicurezza nel
Ministero federale dell'interno.
Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto
all'autorita' competente dell'altra Parte.
5. In qualsiasi momento, l'autorita' competente della Parte sul cui
territorio si svolge l'inseguimento transfrontaliero puo' richiedere
all'autorita' competente dell'altra Parte la cessazione
dell'inseguimento.
6. Se non e' stata formulata alcuna richiesta di cessazione
dell'inseguimento o se gli agenti della Parte sul cui territorio
avviene l'inseguimento non possono intervenire in tempo utile, gli
agenti che eseguono l'inseguimento possono fermare la persona sino a
quando gli agenti della Parte nel cui territorio avviene
l'inseguimento non possono verificare l'identita' o procedere
all'adozione di misure necessarie. In ogni caso, le autorita' di cui
al comma 4 devono essere informate senza ritardo.
7. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico
e' vietato.