Art. 13. Consegne sorvegliate transfrontaliere 1. Per consegna sorvegliata transfrontaliera s'intende la vigilanza oltre confine di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i precursori per la fabbricazione delle stesse, di oggetti vietati o di altre merci di provenienza illecita che siano oggetto di importazione, esportazione o transito. 2. Quando e' necessario per acquisire elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili di un'importazione, esportazione, transito di sostanze, oggetti o merci come definiti al precedente comma 1, un'autorita' competente puo' richiedere all'altra l'esecuzione di una consegna sorvegliata transfrontaliera. 3. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata sono da presentare in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi: l'autorita' richiedente; il titolo del reato per cui si procede, il motivo della richiesta ed una sintesi delle circostanze di fatto e delle attivita' svolte; il tipo e la quantita' delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma 1 oggetto della richiesta e gli eventuali metodi di occultamento; il luogo probabile di introduzione nello Stato richiesto e quello eventuale di esportazione verso uno Stato terzo; il probabile mezzo di trasporto e il percorso previsto; ogni utile informazione sull'identita' delle persone sospettate di essere coinvolte nel traffico illecito; l'autorita' nazionale che autorizza l'operazione, allegando copia del relativo provvedimento; il nome della persona responsabile dell'operazione e le indicazioni su come contattarla; le tecniche di sorveglianza e i mezzi tecnici necessari; ogni altra informazione ritenuta necessaria. 4. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata transfrontaliera sono indirizzate: per la Repubblica italiana: al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi antidroga, per le sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori; al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, per gli altri oggetti e merci di cui al comma 1; per la Repubblica d'Austria: alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno. 5. Se la consegna sorvegliata delle sostanze, degli oggetti o delle merci di cui al comma 1 comporta un rischio eccessivo per le persone coinvolte o per la popolazione, l'autorita' competente della Parte richiesta puo' limitare o respingere la domanda, spiegandone i motivi. 6. Ricevuta l'istanza, l'autorita' competente della Parte richiesta, previa autorizzazione degli organi nazionali competenti secondo i rispettivi ordinamenti giuridici, assume il controllo delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma 1 oggetto dell'importazione, esportazione o transito e ne assicura la costante vigilanza, al fine di conseguire gli obiettivi dell'operazione. Il controllo delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma l avviene al passaggio della frontiera o in un luogo di consegna prestabilito al fine di evitare l'interruzione della sorveglianza. 7. Una volta assunto il controllo, qualora sopraggiunti elementi mettano a rischio il buon esito dell'operazione, l'autorita' competente della Parte richiesta puo', in qualsiasi momento, interrompere l'operazione, assicurando il recupero delle sostanze, degli oggetti e delle merci di cui al comma 1 e lo svolgimento delle conseguenti attivita' di Polizia, informando tempestivamente l'autorita' competente della Parte richiedente. 8. Previa autorizzazione degli organi nazionali competenti, nonche' d'intesa tra le autorita' delle Parti, le sostanze, gli oggetti e le merci di cui al comma 1 oggetto di consegna controllata possono essere intercettate ed in seguito lasciate proseguire senza alterazioni, oppure subire prelievi o sostituzioni parziali o integrali. 9. Le richieste di consegne controllate che riguardino transiti internazionali con il coinvolgimento di uno Stato terzo, sono accolte unicamente se anche lo Stato terzo garantisce l'adempimento delle condizioni di cui al precedente comma 6.