Art. 13.
Consegne sorvegliate transfrontaliere
1. Per consegna sorvegliata transfrontaliera s'intende la vigilanza
oltre confine di sostanze stupefacenti e psicotrope, compresi i
precursori per la fabbricazione delle stesse, di oggetti vietati o di
altre merci di provenienza illecita che siano oggetto di
importazione, esportazione o transito.
2. Quando e' necessario per acquisire elementi probatori, ovvero
per l'individuazione o la cattura dei responsabili di
un'importazione, esportazione, transito di sostanze, oggetti o merci
come definiti al precedente comma 1, un'autorita' competente puo'
richiedere all'altra l'esecuzione di una consegna sorvegliata
transfrontaliera.
3. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata sono da
presentare in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi:
l'autorita' richiedente;
il titolo del reato per cui si procede, il motivo della richiesta
ed una sintesi delle circostanze di fatto e delle attivita' svolte;
il tipo e la quantita' delle sostanze, oggetti o merci di cui al
comma 1 oggetto della richiesta e gli eventuali metodi di
occultamento;
il luogo probabile di introduzione nello Stato richiesto e quello
eventuale di esportazione verso uno Stato terzo;
il probabile mezzo di trasporto e il percorso previsto;
ogni utile informazione sull'identita' delle persone sospettate
di essere coinvolte nel traffico illecito;
l'autorita' nazionale che autorizza l'operazione, allegando copia
del relativo provvedimento;
il nome della persona responsabile dell'operazione e le
indicazioni su come contattarla;
le tecniche di sorveglianza e i mezzi tecnici necessari;
ogni altra informazione ritenuta necessaria.
4. Le richieste di esecuzione di una consegna sorvegliata
transfrontaliera sono indirizzate:
per la Repubblica italiana:
al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno - Direzione centrale per i servizi antidroga, per le
sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori;
al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio
per la cooperazione internazionale di Polizia, per gli altri oggetti
e merci di cui al comma 1;
per la Repubblica d'Austria:
alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero
federale dell'interno.
5. Se la consegna sorvegliata delle sostanze, degli oggetti o delle
merci di cui al comma 1 comporta un rischio eccessivo per le persone
coinvolte o per la popolazione, l'autorita' competente della Parte
richiesta puo' limitare o respingere la domanda, spiegandone i
motivi.
6. Ricevuta l'istanza, l'autorita' competente della Parte
richiesta, previa autorizzazione degli organi nazionali competenti
secondo i rispettivi ordinamenti giuridici, assume il controllo delle
sostanze, oggetti o merci di cui al comma 1 oggetto
dell'importazione, esportazione o transito e ne assicura la costante
vigilanza, al fine di conseguire gli obiettivi dell'operazione. Il
controllo delle sostanze, oggetti o merci di cui al comma l avviene
al passaggio della frontiera o in un luogo di consegna prestabilito
al fine di evitare l'interruzione della sorveglianza.
7. Una volta assunto il controllo, qualora sopraggiunti elementi
mettano a rischio il buon esito dell'operazione, l'autorita'
competente della Parte richiesta puo', in qualsiasi momento,
interrompere l'operazione, assicurando il recupero delle sostanze,
degli oggetti e delle merci di cui al comma 1 e lo svolgimento delle
conseguenti attivita' di Polizia, informando tempestivamente
l'autorita' competente della Parte richiedente.
8. Previa autorizzazione degli organi nazionali competenti, nonche'
d'intesa tra le autorita' delle Parti, le sostanze, gli oggetti e le
merci di cui al comma 1 oggetto di consegna controllata possono
essere intercettate ed in seguito lasciate proseguire senza
alterazioni, oppure subire prelievi o sostituzioni parziali o
integrali.
9. Le richieste di consegne controllate che riguardino transiti
internazionali con il coinvolgimento di uno Stato terzo, sono accolte
unicamente se anche lo Stato terzo garantisce l'adempimento delle
condizioni di cui al precedente comma 6.