Art. 14.
Forme di intervento comune e distacco di esperti per la sicurezza
1. Allo scopo di intensificare la cooperazione, le autorita'
competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del presente Accordo
possono costituire gruppi congiunti, con compiti di consulenza,
assistenza, analisi e ogni altra facolta' prevista dalla propria
legislazione nazionale.
2. Le autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1 del
presente Accordo possono decidere di distaccare, per un periodo
determinato, esperti per la sicurezza con funzioni di collegamento,
al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto per
quanto attiene lo scambio di informazioni e l'adempimento di
richieste di assistenza.