(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
  Forme di intervento comune e distacco di esperti per la sicurezza 
 
    1. Allo scopo di  intensificare  la  cooperazione,  le  autorita'
competenti delle Parti di cui all'articolo  1  del  presente  Accordo
possono costituire  gruppi  congiunti,  con  compiti  di  consulenza,
assistenza, analisi e ogni  altra  facolta'  prevista  dalla  propria
legislazione nazionale. 
    2. Le autorita' competenti delle Parti di cui all'articolo 1  del
presente Accordo possono  decidere  di  distaccare,  per  un  periodo
determinato, esperti per la sicurezza con funzioni  di  collegamento,
al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto  per
quanto  attiene  lo  scambio  di  informazioni  e  l'adempimento   di
richieste di assistenza.