Art. 15. Centri comuni 1. Sulla base di comuni valutazioni, le Parti possono decidere la costituzione di Centri comuni per agevolare lo scambio di informazioni e supportare le rispettive autorita' competenti, attraverso la conclusione di specifici accordi bilaterali. Il numero e la sede dei Centri comuni, nonche' i dettagli della collaborazione e la ripartizione dei costi, saranno disciplinati nell'ambito degli stessi accordi bilaterali. 2. I Centri comuni contribuiscono in particolare: al coordinamento di misure comuni di ricerca e di sorveglianza nella zona di frontiera; alle attivita' preparatorie e necessarie alla consegna di persone in attuazione degli obblighi nazionali ed internazionali vigenti; alla preparazione e alla assistenza delle osservazioni e degli inseguimenti nella zona di frontiera. 3. In tali Centri gli agenti delle autorita' competenti delle due Parti possono: collaborare e scambiarsi le informazioni; fornirsi reciprocamente assistenza per favorire il funzionamento della cooperazione transfrontaliera di Polizia; scambiarsi, per motivi di servizio e nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti, ogni facilitazione in merito all'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione. 4. Le modalita' di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni acquisite presso i Centri comuni saranno definite congiuntamente, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, attraverso protocolli esecutivi tra le autorita' competenti delle Parti. 5. Gli agenti che prestano servizio nei Centri comuni sono soggetti al potere disciplinare e gerarchico dei rispettivi servizi di appartenenza.