(Accordo-art. 15)
                              Art. 15. 
                            Centri comuni 
 
  1. Sulla base di comuni valutazioni, le Parti possono  decidere  la
costituzione  di  Centri  comuni  per   agevolare   lo   scambio   di
informazioni  e  supportare  le  rispettive   autorita'   competenti,
attraverso la conclusione di specifici accordi bilaterali. Il  numero
e la sede dei Centri comuni, nonche' i dettagli della  collaborazione
e la ripartizione dei costi, saranno disciplinati  nell'ambito  degli
stessi accordi bilaterali. 
  2. I Centri comuni contribuiscono in particolare: 
    al coordinamento di misure comuni di ricerca  e  di  sorveglianza
nella zona di frontiera; 
    alle attivita' preparatorie e necessarie alla consegna di persone
in attuazione degli obblighi nazionali ed internazionali vigenti; 
    alla preparazione e alla assistenza delle  osservazioni  e  degli
inseguimenti nella zona di frontiera. 
  3. In tali Centri gli agenti delle autorita' competenti  delle  due
Parti possono: 
    collaborare e scambiarsi le informazioni; 
    fornirsi reciprocamente assistenza per favorire il  funzionamento
della cooperazione transfrontaliera di Polizia; 
    scambiarsi,  per  motivi  di  servizio  e  nel   rispetto   delle
rispettive  leggi  e  regolamenti,  ogni  facilitazione   in   merito
all'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione. 
  4.  Le  modalita'  di  gestione,   trattamento,   conservazione   e
cancellazione delle informazioni acquisite  presso  i  Centri  comuni
saranno definite congiuntamente, in  conformita'  con  le  rispettive
legislazioni  nazionali,  attraverso  protocolli  esecutivi  tra   le
autorita' competenti delle Parti. 
  5. Gli agenti che prestano servizio nei Centri comuni sono soggetti
al  potere  disciplinare  e  gerarchico  dei  rispettivi  servizi  di
appartenenza.