Art. 15.
Centri comuni
1. Sulla base di comuni valutazioni, le Parti possono decidere la
costituzione di Centri comuni per agevolare lo scambio di
informazioni e supportare le rispettive autorita' competenti,
attraverso la conclusione di specifici accordi bilaterali. Il numero
e la sede dei Centri comuni, nonche' i dettagli della collaborazione
e la ripartizione dei costi, saranno disciplinati nell'ambito degli
stessi accordi bilaterali.
2. I Centri comuni contribuiscono in particolare:
al coordinamento di misure comuni di ricerca e di sorveglianza
nella zona di frontiera;
alle attivita' preparatorie e necessarie alla consegna di persone
in attuazione degli obblighi nazionali ed internazionali vigenti;
alla preparazione e alla assistenza delle osservazioni e degli
inseguimenti nella zona di frontiera.
3. In tali Centri gli agenti delle autorita' competenti delle due
Parti possono:
collaborare e scambiarsi le informazioni;
fornirsi reciprocamente assistenza per favorire il funzionamento
della cooperazione transfrontaliera di Polizia;
scambiarsi, per motivi di servizio e nel rispetto delle
rispettive leggi e regolamenti, ogni facilitazione in merito
all'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione.
4. Le modalita' di gestione, trattamento, conservazione e
cancellazione delle informazioni acquisite presso i Centri comuni
saranno definite congiuntamente, in conformita' con le rispettive
legislazioni nazionali, attraverso protocolli esecutivi tra le
autorita' competenti delle Parti.
5. Gli agenti che prestano servizio nei Centri comuni sono soggetti
al potere disciplinare e gerarchico dei rispettivi servizi di
appartenenza.