(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
              Protezione dei testimoni e delle vittime 
 
  1. Le autorita'  competenti  delle  Parti  cooperano,  in  base  al
diritto nazionale, per proteggere i testimoni  e  i  loro  familiari,
nonche' le vittime ad altissimo rischio (qui di seguito  «persone  da
proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio  di
informazioni necessarie alla protezione delle persone,  nonche'  alla
loro accoglienza e assistenza. 
  2. Un protocollo esecutivo  disciplina  in  ogni  singolo  caso  le
modalita' della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di  persone
da proteggere. 
  3. Le persone da proteggere ammesse  nel  programma  di  protezione
della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di  protezione
della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la
protezione  di  tali  persone  si  applica  il  diritto  della  Parte
richiesta. 
  4. La Parte richiedente si fa carico delle spese  di  sostentamento
delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure  di  cui
ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli  oneri
dell'impiego del personale impegnato nell'attivita' di protezione. 
  5. La Parte richiesta puo' porre fine alla cooperazione  se  motivi
gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente  la  Parte
richiedente. In tali casi la Parte richiedente e' tenuta a riprendere
in custodia le persone da proteggere.