Art. 16. Protezione dei testimoni e delle vittime 1. Le autorita' competenti delle Parti cooperano, in base al diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari, nonche' le vittime ad altissimo rischio (qui di seguito «persone da proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonche' alla loro accoglienza e assistenza. 2. Un protocollo esecutivo disciplina in ogni singolo caso le modalita' della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere. 3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone si applica il diritto della Parte richiesta. 4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri dell'impiego del personale impegnato nell'attivita' di protezione. 5. La Parte richiesta puo' porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente. In tali casi la Parte richiedente e' tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.