Art. 16.
Protezione dei testimoni e delle vittime
1. Le autorita' competenti delle Parti cooperano, in base al
diritto nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari,
nonche' le vittime ad altissimo rischio (qui di seguito «persone da
proteggere»). La cooperazione comprende in particolare lo scambio di
informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonche' alla
loro accoglienza e assistenza.
2. Un protocollo esecutivo disciplina in ogni singolo caso le
modalita' della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone
da proteggere.
3. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione
della Parte richiedente non sono ammesse nel programma di protezione
della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la
protezione di tali persone si applica il diritto della Parte
richiesta.
4. La Parte richiedente si fa carico delle spese di sostentamento
delle persone da proteggere e delle spese delle altre misure di cui
ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta si fa carico degli oneri
dell'impiego del personale impegnato nell'attivita' di protezione.
5. La Parte richiesta puo' porre fine alla cooperazione se motivi
gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte
richiedente. In tali casi la Parte richiedente e' tenuta a riprendere
in custodia le persone da proteggere.