(Accordo-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
                           Pool di giudici 
 
  1. E' costituito un pool di giudici conformemente allo statuto. 
 
  2. Il pool di giudici si compone di  tutti  i  giudici  qualificati
sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto  il
profilo tecnico del tribunale di primo grado  che  sono  giudici  del
tribunale a tempo pieno o  a  tempo  parziale.  Il  pool  di  giudici
comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico  per
ciascun settore  tecnologico,  dotato  di  qualifiche  ed  esperienza
pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico  del  pool
di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello. 
 
  3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del
pool  di  giudici  sono  assegnati  alla  divisione  interessata  dal
presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione  dei  giudici
e' fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle
conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione
dei giudici garantisce la stessa qualita'  elevata  di  lavoro  e  lo
stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in
tutti i collegi del tribunale di primo grado.