(Regolamento-art. 16)
                              Art. 16. 
          Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea 
 
    1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e  le
immersioni in apnea. 
    2. Nelle zone B, C e D sono consentite  le  immersioni  in  apnea
diurne, previamente autorizzate  dal  soggetto  gestore,  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) nei siti opportunamente individuati  dal  soggetto  gestore  e
segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; 
    b) secondo  gli  orari  e  i  periodi  determinati  dal  soggetto
gestore; 
    c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve  svolgersi  entro
il raggio di  50  metri,  calcolato  dalla  verticale  del  punto  di
ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante  che  segnala  la
presenza di apneisti in immersione; 
    d) non sono consentite  le  immersioni  in  apnea  effettuate  di
notte; 
    e) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in  immersione  per
ciascun sito; 
    f)  non  sono  consentite  immersioni  in  apnea  effettuate   in
solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al  primo
soccorso, anche  nel  caso  di  utilizzo  di  unita'  da  diporto  in
appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del  29
luglio 2008, n. 146, e successive modifiche. 
    3. Nelle zone B non sono consentite le immersioni subacquee. 
    4. Nelle zone C e D  sono  consentite  le  immersioni  subacquee,
previamente autorizzate dal soggetto  gestore,  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a) nei siti opportunamente individuati  dal  soggetto  gestore  e
segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; 
    b) secondo  gli  orari  e  i  periodi  determinati  dal  soggetto
gestore; 
    c) esclusivamente dall'alba al tramonto; 
    d) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno  di
secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte  del
soggetto gestore; 
    e) per ciascuna immersione, il numero massimo di  subacquei  deve
essere pari a 4 (quattro); 
    f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di
50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa
segna-sub; 
    g)  non  sono  autorizzate  le  immersioni  subacquee  effettuate
singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale  abilitato  al
primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita'  da  diporto  in
appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del  29
luglio 2008, n. 146, e successive modifiche. 
    5. Non e' consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte
naturali. 
    6. Le immersioni  subacquee  e  in  apnea  devono  rispettare  il
seguente codice di condotta: 
    a)  non  e'  consentito  il  contatto  con   il   fondo   marino,
l'asportazione  anche  parziale  e  il  danneggiamento  di  qualsiasi
materiale  e/o   organismo   di   natura   geologica,   biologica   e
archeologica; 
    b) non  e'  consentito  dare  cibo  e/o  arrecare  disturbo  agli
organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale; 
    c) non e' consentito l'uso  di  mezzi  ausiliari  di  propulsione
subacquea, ad eccezione  di  quelli  eventualmente  utilizzati  dalle
persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore; 
    d) e' fatto  obbligo  di  mantenere  l'attrezzatura  quanto  piu'
possibile  aderente  al  corpo,  per  non  disturbare  o  danneggiare
accidentalmente gli organismi; 
    e)  e'  fatto  obbligo  di  segnalare   all'Autorita'   marittima
competente o al soggetto gestore la presenza sui fondali di  relitti,
di rifiuti o materiali pericolosi,  attrezzi  da  pesca  abbandonati,
evitando di rimuoverli; 
      f)  e'  fatto  obbligo  di  informarsi  preventivamente   sulle
caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area  marina
protetta, in particolare dello specifico sito di immersione. 
    7. Le unita' da diporto a supporto delle immersioni  subacquee  e
in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli 18,  19,  20
rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. 
    8. L'ormeggio/ancoraggio delle unita' da diporto a supporto delle
immersioni  subacquee  e  in  apnea  e'  consentito   nei   gavitelli
contrassegnati e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto  gestore
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei  fondali  per  il  tempo
strettamente  sufficiente  per  effettuare  l'immersione,  e  per  un
massimo di 2 (due) unita' da diporto al medesimo gavitello. 
    9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale  sottese  alle
finalita'  istitutive  dell'area  marina   protetta,   al   fine   di
determinare la  capacita'  di  carico  dei  siti  di  immersione,  il
soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e
in  apnea  e  adegua,  con  successivi  provvedimenti,   sentita   la
Commissione di riserva,  e  previa  approvazione  del  Ministero,  la
disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare: 
    a) stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee/in  apnea
al giorno, per ciascun sito e in totale; 
    b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; 
    c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinati
allo svolgimento delle attivita' subacquee e in apnea; 
    d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee
e in apnea. 
    10.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  di  validita'
massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee  e  in
apnea, nonche' per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli  predisposti
a tale scopo, i richiedenti devono: 
    a) indicare le caratteristiche dell'unita' da diporto  utilizzata
per l'immersione subacquea e in apnea; 
    b) indicare gli estremi identificativi e la tipologia di brevetto
subacqueo/brevetto di apnea in possesso dei singoli soggetti; per  le
immersioni subacquee/in apnea effettuate con piu' di 2 (due) persone,
e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; 
    c) versare al soggetto  gestore  un  corrispettivo  a  titolo  di
diritto di segreteria, secondo le modalita'  indicate  al  successivo
art. 35. 
    d) per le  immersioni  subacquee,  individuare  un  subacqueo  in
possesso di brevetto almeno di secondo  grado/livello,  che  dichiari
formalmente  di  conoscere  l'ambiente  sommerso   dell'area   marina
protetta; 
    e) per  le  immersioni  in  apnea,  individuare  un  apneista  in
possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente
di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta; 
    f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di  presa
visione del decreto di istituzione  dell'area  marina  protetta,  del
Regolamento di disciplina, del presente Regolamento  e  di  eventuali
disciplinari provvisori annuali; 
    g) nel caso dell'utilizzo di unita' da diporto in  appoggio  alle
immersioni subacquee e in apnea, oltre alla  documentazione  prevista
dai  requisiti  all'art.  18,  della  navigazione   da   diporto,   i
richiedenti  devono  presentare  tutta  la  documentazione   relativa
all'unita'  da  diporto  da  autorizzare,  ai  fini   della   precisa
individuazione delle sue caratteristiche  tecniche,  e  del  rispetto
degli obblighi amministrativi di legge; 
      h)  presentare  formale  dichiarazione  di  presa  visione  del
decreto  ministeriale  del  29  luglio  2008  n.  146,  e  successive
modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare
in merito alle norme di sicurezza per  unita'  da  diporto  impiegate
come unita'  appoggio  per  immersioni  subacquee/in  apnea  a  scopo
ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91. 
    11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e  in  apnea
sono  tenuti  a  fornire  al  soggetto  gestore  informazioni   sulle
immersioni effettuate,  ai  fini  del  monitoraggio  delle  attivita'
svolte. 
    12. All'interno dell'area marina protetta,  non  sono  consentite
immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo  o
subacquei partecipanti alle stesse.