Art. 16. Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea 1. Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea. 2. Nelle zone B, C e D sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalita': a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore; c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione; d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte; e) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito; f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita' da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche. 3. Nelle zone B non sono consentite le immersioni subacquee. 4. Nelle zone C e D sono consentite le immersioni subacquee, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalita': a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore; c) esclusivamente dall'alba al tramonto; d) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore; e) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro); f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub; g) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unita' da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche. 5. Non e' consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali. 6. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale; c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore; d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto piu' possibile aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare accidentalmente gli organismi; e) e' fatto obbligo di segnalare all'Autorita' marittima competente o al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti, di rifiuti o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli; f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione. 7. Le unita' da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli 18, 19, 20 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. 8. L'ormeggio/ancoraggio delle unita' da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea e' consentito nei gavitelli contrassegnati e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto gestore compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, e per un massimo di 2 (due) unita' da diporto al medesimo gavitello. 9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese alle finalita' istitutive dell'area marina protetta, al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e in apnea e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare: a) stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee/in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale; b) individuando i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinati allo svolgimento delle attivita' subacquee e in apnea; d) incentivando la destagionalizzazione delle attivita' subacquee e in apnea. 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validita' massima annuale, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, nonche' per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unita' da diporto utilizzata per l'immersione subacquea e in apnea; b) indicare gli estremi identificativi e la tipologia di brevetto subacqueo/brevetto di apnea in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee/in apnea effettuate con piu' di 2 (due) persone, e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalita' indicate al successivo art. 35. d) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta; e) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta; f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali; g) nel caso dell'utilizzo di unita' da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. 18, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unita' da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; h) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91. 11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attivita' svolte. 12. All'interno dell'area marina protetta, non sono consentite immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse.