(Allegato-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
           Criteri generali per il rilascio di concessioni 
 
    1. In sede di rilascio delle concessioni viene osservato, in base
al tipo di utilizzo, il seguente ordine di priorita': 
    a) l'utilizzo per l'approvvigionamento idropotabile pubblico deve
essere sempre garantito. Gli altri utilizzi sono ammessi solo  se  la
disponibilita' idrica per tale uso prioritario e' sufficiente e se la
qualita' dell'acqua potabile non viene da essi pregiudicata; 
    b) derivazioni private a scopo potabile  ed  antincendio  laddove
non sia possibile l'allacciamento alla rete pubblica; 
    c) utilizzi per irrigazione e antibrina a scopo agricolo; 
    d) utilizzi per innevamento programmato; 
    e)  utilizzi  per  i  processi  industriali  e  per  i  cicli  di
lavorazione di prodotti agricoli; 
    f) utilizzi idroelettrici; 
    g) utilizzi per scambio termico (riscaldamento e raffreddamento); 
    h) utilizzi per pescicoltura e pesca sportiva. 
    2. Al fine di rispettare la priorita' degli utilizzi  potabile  e
agricolo, viene previsto, con l'entrata in vigore del presente Piano,
per le concessioni di derivazioni idroelettriche esistenti e di nuovo
rilascio, che esse mettano a disposizione, nel loro bacino  imbrifero
o nel tratto di acqua residua, previa manifesta  necessita'  e  senza
onere di indennizzo a carico dei beneficiari, quantita'  d'acqua  per
il rilascio di concessioni per: 
    a) nuove  derivazioni  a  scopo  idropotabile  per  le  quantita'
unitarie stabilite nella regolamentazione di tale utilizzo; 
    b) nuove derivazioni a scopo irriguo e antibrina per le quantita'
unitarie stabilite  nella  regolamentazione  di  tali  utilizzi,  nel
periodo dell'anno di relativo  utilizzo,  per  una  quantita'  media,
durante il periodo  di  concessione,  fino  a  1  l/s*kmq  di  bacino
imbrifero attinente alla derivazione idroelettrica interessata. Nelle
individuate aree caratterizzate da siccita', tale  quantita'  d'acqua
puo'  essere  aumentata  a  1,2   l/s*kmq.   La   quantita'   massima
momentaneamente derivabile puo' superare tale valore  medio.  Qualora
una centrale idroelettrica sia  alimentata  da  piu'  derivazioni  in
bacini idrografici diversi, in  caso  di  proclamata  necessita',  la
quantita' d'acqua risultante dalla somma dei  bacini  alimentanti  la
centrale idroelettrica puo'  essere  derivata  in  parte  o  nel  suo
complesso anche da un unico punto. 
    I gestori degli impianti idroelettrici sono  tenuti  a  garantire
tali quantita' d'acqua per gli usi prioritari  potabile  e  agricolo,
non solo dalle opere di presa, ma in alternativa anche dai rispettivi
impianti di derivazione o  adduzione,  o  dai  serbatoi  o  lungo  la
condotta  di   derivazione.   I   costi   sostenuti   per   eventuali
provvedimenti tecnici  o  modifiche  all'impianto  necessari  sono  a
carico  dei  beneficiari.  I  gestori  degli  impianti  idroelettrici
possono  richiedere  all'Amministrazione  provinciale  una  riduzione
proporzionale del canone di concessione di uso dell'acqua. 
    I  criteri,  in  base  ai  quali  viene  definita  la   manifesta
necessita' per il rilascio di una nuova concessione a scopo irriguo o
a scopo potabile nel bacino imbrifero o nel tratto di  acqua  residua
di una derivazione idroelettrica, vengono definiti con delibera della
Giunta provinciale.