Art. 14.
Utilizzo a scopo potabile
1. Le concessioni per utilizzo idropotabile sono rilasciate sulla
base di valori unitari di fabbisogno, che tengono conto anche dei
possibili sviluppi per i prossimi 30 anni, quantificati come segue:
300 litri al giorno per abitante e per posto letto di strutture
turistiche e ospedaliere;
140 litri al giorno per unita' bovina adulta (UBA).
2. Nell'individuazione di nuove zone residenziali, artigianali e
industriali e di aree destinate a infrastrutture turistiche, oppure
nel caso di un loro ampliamento, deve essere preventivamente
dimostrata la disponibilita' delle necessarie risorse idriche. Il
relativo approvvigionamento deve essere in tal caso predisposto, in
linea di principio, tramite la rete pubblica idropotabile piu'
vicina.
3. I gestori degli impianti di approvvigionamento idropotabile
provvedono anche alla distribuzione nella relativa zona di
competenza. Essi sono altresi' competenti per l'approvvigionamento
per utilizzo antincendio. Solo in casi eccezionali, e' possibile
demandare ad altri distributori tale competenza. I gestori
provvedono, di norma, a garantire anche l'approvvigionamento di acqua
a uso domestico e di acque per utilizzi industriali, per le quali
sono di norma allestiti sistemi di approvvigionamento separati.
4. Tramite le condotte idropotabili pubbliche possono essere
anche soddisfatti, a condizione che si tratti di quantita' ridotte in
relazione alla disponibilita' idrica e alle capacita' di
immagazzinamento, anche altri utilizzi, quali irrigazione di impianti
sportivi e spazi verdi pubblici, approvvigionamento di aziende
industriali artigianali, per palazzi del ghiaccio e piste di
pattinaggio, per piscine pubbliche, nonche' per singole
manifestazioni di durata temporale limitata. Le quantita' d'acqua
destinate a tali utilizzi vanno rilevate tramite contatori ed
evidenziate nei registri d'esercizio in modo separato.
5. Per un utilizzo razionale delle risorse disponibili, ogni
gestore cerca di garantire, per quanto e' possibile dal punto di
vista tecnico ed economico, un interscambio con gli impianti di
approvvigionamento idropotabile di zone attigue.
6. Ai comuni e' riservata la facolta' di prescrivere in modo
vincolante che, nelle zone con scarsita' di acqua potabile, siano
predisposti, in caso di costruzione di nuovi edifici o del completo
risanamento di vecchie abitazioni, degli impianti di utilizzo delle
acque piovane. In tali zone possono essere allestiti degli impianti
di distribuzione di acqua non potabile, affidati al gestore della
rete di distribuzione dell'acqua potabile.
7. Per le captazioni di acqua potabile da sorgenti, di norma, non
viene prescritta una quantita' d'acqua residua e il relativo prelievo
viene eventualmente limitato tramite un regolatore di deflusso. Il
sistema di immagazzinamento dell'acqua captata deve essere
predisposto in modo tale che la quantita' in esubero sia rilasciata
direttamente alla sorgente.
8. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del
potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di acquedotto per il
consumo umano, solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche e
ambientali. Non possono comunque essere superate le portate
concessionate per l'uso potabile e l'esercizio dell'impianto
idroelettrico deve essere effettuato dal gestore dell'acquedotto
idropotabile. Per tale ulteriore utilizzo della risorsa idrica e'
necessaria apposita concessione.