(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                      Utilizzo a scopo agricolo 
 
    1. Per l'irrigazione di terreni agricoli puo' essere concessa una
quantita' media unitaria non superiore  a  0,5  l/s*ha.  Il  prelievo
momentaneo  deve  essere  il   piu'   possibile   limitato,   tramite
l'allestimento di serbatoi e turnazione; in ogni caso non puo' essere
autorizzata una quantita' massima derivabile superiore a  12  l/s*ha.
Nelle zone con scarsa disponibilita' idrica  tali  quantita'  vengono
ridotte. 
    2. Le concessioni esistenti per l'irrigazione a scorrimento,  con
quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha,  possono  essere  rinnovate
solo se il passaggio a tecniche che consentono  un  risparmio  idrico
non sia possibile  o  sostenibile  dal  punto  di  vista  tecnico  ed
economico, o laddove motivi di carattere ecologico o paesaggistico ne
rendano opportuno il loro mantenimento. Per il futuro e'  escluso  il
rilascio di  nuove  concessioni  per  l'utilizzo  a  scorrimento  con
quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha. 
    3. Per l'irrigazione antibrina e' concessa una quantita'  massima
pari a 12 l/s*ha. 
    4.  L'utilizzazione  idrica   a   scopo   irriguo   e'   limitata
esclusivamente ai terreni a destinazione agricola. Il titolare  delle
concessioni per l'utilizzo irriguo deve coincidere con l'ente gestore
delle opere di raccolta, trasporto e distribuzione. 
    5. In zone con scarsa disponibilita'  idrica,  gli  impianti  per
utilizzo irriguo  possono  garantire,  mediante  convenzione  con  il
comune interessato, l'approvvigionamento per uso domestico, anche  in
zone poste al di fuori del verde agricolo. 
    6. Nel raggio di 100  metri  da  pozzi  per  l'utilizzo  a  scopo
irriguo occorre garantire, qualora se ne dimostri la  necessita',  un
allacciamento  per  altre  utenze.  L'acqua  pompata  da  ogni  pozzo
dovrebbe irrigare un'area pari ad almeno 3 ettari di  superficie.  Il
pompaggio dell'acqua dovrebbe avere  luogo  utilizzando  la  rete  di
distribuzione dell'energia elettrica, premesso che cio' sia possibile
e sostenibile dal punto di vista tecnico-economico. 
    7. Nel caso del rilascio di concessioni per nuove  derivazioni  o
del  rinnovo  di  concessioni  in  atto,  e'  possibile   prescrivere
l'adozione di  sistemi  di  irrigazione  che  adottano  tecniche  che
consentono il risparmio idrico, la costruzione di bacini di  raccolta
o la limitazione  dell'utilizzo  idrico  nel  corso  della  giornata,
prevedendo l'obbligo di una turnazione. L'eventuale  turnazione  deve
tenere conto del rapporto fra le superfici irrigate. Le turnazioni in
atto  devono  essere  adattate  a  tale  rapporto  entro   due   anni
dall'entrata in vigore del presente Piano. 
    8. In caso di piu'  richieste  di  derivazioni  idriche  a  scopo
irriguo, sono accolte, in  via  preferenziale,  quelle  per  impianti
comuni a piu' utenze. Un ulteriore  criterio  preferenziale  riguarda
l'uso di serbatoi e l'impiego di tecniche volte al risparmio idrico. 
    9. In deroga all'art. 16  comma  1,  e'  ammesso  l'utilizzo  del
potenziale  idroelettrico  nell'ambito  delle  reti  di   irrigazione
esistenti e nell'ambito della concessione irrigua per quanto riguarda
la quantita' derivata e il periodo di  derivazione  e  solo  se  sono
presenti favorevoli condizioni tecniche ed ambientali.