Art. 15. Utilizzo a scopo agricolo 1. Per l'irrigazione di terreni agricoli puo' essere concessa una quantita' media unitaria non superiore a 0,5 l/s*ha. Il prelievo momentaneo deve essere il piu' possibile limitato, tramite l'allestimento di serbatoi e turnazione; in ogni caso non puo' essere autorizzata una quantita' massima derivabile superiore a 12 l/s*ha. Nelle zone con scarsa disponibilita' idrica tali quantita' vengono ridotte. 2. Le concessioni esistenti per l'irrigazione a scorrimento, con quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha, possono essere rinnovate solo se il passaggio a tecniche che consentono un risparmio idrico non sia possibile o sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico, o laddove motivi di carattere ecologico o paesaggistico ne rendano opportuno il loro mantenimento. Per il futuro e' escluso il rilascio di nuove concessioni per l'utilizzo a scorrimento con quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha. 3. Per l'irrigazione antibrina e' concessa una quantita' massima pari a 12 l/s*ha. 4. L'utilizzazione idrica a scopo irriguo e' limitata esclusivamente ai terreni a destinazione agricola. Il titolare delle concessioni per l'utilizzo irriguo deve coincidere con l'ente gestore delle opere di raccolta, trasporto e distribuzione. 5. In zone con scarsa disponibilita' idrica, gli impianti per utilizzo irriguo possono garantire, mediante convenzione con il comune interessato, l'approvvigionamento per uso domestico, anche in zone poste al di fuori del verde agricolo. 6. Nel raggio di 100 metri da pozzi per l'utilizzo a scopo irriguo occorre garantire, qualora se ne dimostri la necessita', un allacciamento per altre utenze. L'acqua pompata da ogni pozzo dovrebbe irrigare un'area pari ad almeno 3 ettari di superficie. Il pompaggio dell'acqua dovrebbe avere luogo utilizzando la rete di distribuzione dell'energia elettrica, premesso che cio' sia possibile e sostenibile dal punto di vista tecnico-economico. 7. Nel caso del rilascio di concessioni per nuove derivazioni o del rinnovo di concessioni in atto, e' possibile prescrivere l'adozione di sistemi di irrigazione che adottano tecniche che consentono il risparmio idrico, la costruzione di bacini di raccolta o la limitazione dell'utilizzo idrico nel corso della giornata, prevedendo l'obbligo di una turnazione. L'eventuale turnazione deve tenere conto del rapporto fra le superfici irrigate. Le turnazioni in atto devono essere adattate a tale rapporto entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano. 8. In caso di piu' richieste di derivazioni idriche a scopo irriguo, sono accolte, in via preferenziale, quelle per impianti comuni a piu' utenze. Un ulteriore criterio preferenziale riguarda l'uso di serbatoi e l'impiego di tecniche volte al risparmio idrico. 9. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di irrigazione esistenti e nell'ambito della concessione irrigua per quanto riguarda la quantita' derivata e il periodo di derivazione e solo se sono presenti favorevoli condizioni tecniche ed ambientali.