Art. 15.
Utilizzo a scopo agricolo
1. Per l'irrigazione di terreni agricoli puo' essere concessa una
quantita' media unitaria non superiore a 0,5 l/s*ha. Il prelievo
momentaneo deve essere il piu' possibile limitato, tramite
l'allestimento di serbatoi e turnazione; in ogni caso non puo' essere
autorizzata una quantita' massima derivabile superiore a 12 l/s*ha.
Nelle zone con scarsa disponibilita' idrica tali quantita' vengono
ridotte.
2. Le concessioni esistenti per l'irrigazione a scorrimento, con
quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha, possono essere rinnovate
solo se il passaggio a tecniche che consentono un risparmio idrico
non sia possibile o sostenibile dal punto di vista tecnico ed
economico, o laddove motivi di carattere ecologico o paesaggistico ne
rendano opportuno il loro mantenimento. Per il futuro e' escluso il
rilascio di nuove concessioni per l'utilizzo a scorrimento con
quantita' media unitaria pari a 2 l/s*ha.
3. Per l'irrigazione antibrina e' concessa una quantita' massima
pari a 12 l/s*ha.
4. L'utilizzazione idrica a scopo irriguo e' limitata
esclusivamente ai terreni a destinazione agricola. Il titolare delle
concessioni per l'utilizzo irriguo deve coincidere con l'ente gestore
delle opere di raccolta, trasporto e distribuzione.
5. In zone con scarsa disponibilita' idrica, gli impianti per
utilizzo irriguo possono garantire, mediante convenzione con il
comune interessato, l'approvvigionamento per uso domestico, anche in
zone poste al di fuori del verde agricolo.
6. Nel raggio di 100 metri da pozzi per l'utilizzo a scopo
irriguo occorre garantire, qualora se ne dimostri la necessita', un
allacciamento per altre utenze. L'acqua pompata da ogni pozzo
dovrebbe irrigare un'area pari ad almeno 3 ettari di superficie. Il
pompaggio dell'acqua dovrebbe avere luogo utilizzando la rete di
distribuzione dell'energia elettrica, premesso che cio' sia possibile
e sostenibile dal punto di vista tecnico-economico.
7. Nel caso del rilascio di concessioni per nuove derivazioni o
del rinnovo di concessioni in atto, e' possibile prescrivere
l'adozione di sistemi di irrigazione che adottano tecniche che
consentono il risparmio idrico, la costruzione di bacini di raccolta
o la limitazione dell'utilizzo idrico nel corso della giornata,
prevedendo l'obbligo di una turnazione. L'eventuale turnazione deve
tenere conto del rapporto fra le superfici irrigate. Le turnazioni in
atto devono essere adattate a tale rapporto entro due anni
dall'entrata in vigore del presente Piano.
8. In caso di piu' richieste di derivazioni idriche a scopo
irriguo, sono accolte, in via preferenziale, quelle per impianti
comuni a piu' utenze. Un ulteriore criterio preferenziale riguarda
l'uso di serbatoi e l'impiego di tecniche volte al risparmio idrico.
9. In deroga all'art. 16 comma 1, e' ammesso l'utilizzo del
potenziale idroelettrico nell'ambito delle reti di irrigazione
esistenti e nell'ambito della concessione irrigua per quanto riguarda
la quantita' derivata e il periodo di derivazione e solo se sono
presenti favorevoli condizioni tecniche ed ambientali.