Art. 16.
Utilizzo a scopo idroelettrico
1. Al fine di garantire un utilizzo sostenibile dal punto di
vista ambientale della risorsa idrica, si decide, in linea di
principio, di limitare nei prossimi anni la costruzione di nuovi
impianti idroelettrici escludendo dallo sfruttamento con nuovi
utilizzi idroelettrici i seguenti corsi d'acqua:
a) - i corsi d'acqua con bacino imbrifero di limitata
estensione, cioe' inferiore a 6 km² all'opera di presa;
- i corsi d'acqua con bacino imbrifero superiore a 6 km²
all'opera di presa con una portata media pluriennale di magra PMPM
(media pluriennale del mese con portata piu' bassa) inferiore a 50
l/s.
I corsi d'acqua minori presentano infatti equilibri ecologici
delicati, che possono essere compromessi in modo sostanziale da
derivazioni di una considerevole parte del deflusso per l'intero
corso dell'anno. Al riguardo risulta anche necessario considerare, a
fronte del loro notevole impatto ecologico, la scarsa importanza per
la collettivita' della produzione idroelettrica che deriva da piccoli
impianti.
b) I tratti di corsi d'acqua a bassa pendenza che percorrono i
grandi fondivalle e, in particolare, quelli soggetti a elevato
impatto antropico, derivante soprattutto dalla presenza di grandi
insediamenti e dall'intensivo utilizzo agricolo:
il Fiume Adige a valle della confluenza con il Passirio;
il Fiume Isarco tra la confluenza con il Rio Vizze e il bacino
artificiale di Fortezza
e i tratti di corsi d'acqua di rilevante interesse naturalistico,
quali ambiti ecologici di elevata valenza che risulta opportuno
preservare:
il Torrente Aurino a valle della confluenza con il Rio di
Riva;
il Torrente Passirio a valle della confluenza con il Rio
Valtina.
c) I corsi d'acqua per i quali non e' stato raggiunto
l'obiettivo di qualita' o per i quali la realizzazione di una
derivazione d'acqua puo' compromettere il mantenimento di tali
obiettivi di qualita'. Al riguardo sono da considerare, in
particolare, i tratti di corsi d'acqua ricettori di grandi impianti
di depurazione, in quanto la diminuzione del deflusso, della
superficie bagnata, della velocita' della corrente e delle
profondita' medie dell'acqua, tutti elementi derivanti dall'eventuale
realizzazione di una derivazione, avrebbero come conseguenza un
peggioramento dello stato di qualita' ambientale, come definito dal
Piano di tutela delle acque, e un'insufficiente capacita'
autodepurativa o diluizione dell'inquinamento residuo;
d) I tratti di corsi d'acqua con funzione di ricarica delle
falde acquifere che risultano idonee, per quantita' e qualita',
all'approvvigionamento idropotabile come il tratto dell'Isarco dalla
restituzione della centrale idroelettrica di Cardano alla confluenza
con l'Adige e il tratto del torrente Talvera tra la restituzione
della centrale idroelettrica di St. Antonio e la confluenza con
l'Isarco.
In tale contesto vanno considerati anche i tratti terminali di
affluenti minori che rivestono anche un'importantissima funzione per
la riproduzione della fauna ittica.
e) Affluenti dei principali corsi d'acqua di fondovalle (Adige,
Isarco, Rienza, Aurino, Gadera, Talvera, Passirio, Valsura, Rio
Gardena e Drava), nel caso essi tramite prese sussidiarie vengano
derivati congiuntamente al corso d'acqua principale;
f) L'utilizzo idroelettrico da impianti di nuova costruzione non
deve comportare diversioni d'acqua tra i sottobacini, identificati
nel capitolo 2 della prima parte del Piano;
g) Non e' consentita la realizzazione di nuove derivazioni per la
produzione di energia elettrica su un tratto gia' utilizzato a scopo
idroelettrico (asta fluviale soggetta a regime di deflusso minimo
vitale).
2. In deroga ai principi di esclusione di cui al punto 1, possono
tuttavia venire rilasciate concessioni per nuove derivazioni per la
produzione di energia elettrica, previa verifica della compatibilita'
con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:
a) per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi, malghe, masi
di montagna e strutture abitative per i quali l'allacciamento alla
rete elettrica pubblica e altre fonti energetiche non sia
ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico, ecologico e
economico, nonche' per masi di montagna in condizioni estreme previa
singola valutazione.
b) in caso di impianti idroelettrici in bacini imbriferi
inferiori a 6 km² all'opera di presa e con una portata media
pluriennale di magra PMPM (media pluriennale del mese con portata
piu' bassa) inferiore a 50 l/s che, sfruttando pero' un notevole
salto, comportano una potenza nominale media dell'impianto superiore
a 220 kW;
c) impianti idroelettrici per la dotazione del deflusso minimo
vitale, se l'esistente tratto a deflusso minimo vitale non viene
prolungato;
d) in caso di impianti idroelettrici, dove l'acqua viene derivata
e quindi sollevata per mezzo di pompe a uno o piu' invasi posti a
quote superiori per essere accumulata e quindi utilizzata per la
produzione di energia elettrica in periodi di maggiore fabbisogno
e) in caso di impianti idroelettrici che riducono o eliminano gli
effetti negativi delle oscillazioni di portata;
f) in caso di nuovi impianti idroelettrici su derivazioni
esistenti che sono state realizzate per la stabilizzazione
idrogeologica di zone franose.
3. In deroga ai principi di esclusione di cui al comma 1, possono
essere rilasciate concessioni per derivazioni esistenti a scopo
idroelettrico, previa verifica della compatibilita' con le esigenze
di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:
a) in caso di risanamento di impianti esistenti che, tramite
l'impiego di tecnologie piu' avanzate e/o la modifica del dislivello
sfruttato, migliorano la centrale esistente e le condizioni
ambientali;
b) in caso di impianti che accorpano due o piu' derivazioni gia'
esistenti, migliorandone lo stato di qualita' ambientale.
4. Nell'approvazione di nuove derivazioni per la produzione di
energia elettrica sono da privilegiare le richieste per impianti che
accorpano due o piu' derivazioni gia' esistenti, migliorandone lo
stato di qualita' ambientale, e quelli che eliminano o riducono gli
effetti negativi delle oscillazioni di portata.