Art. 17.
Utilizzo a scopo industriale
1. Per gli utilizzi a scopo industriale, la determinazione della
quantita' d'acqua concessionata ha luogo a partire dalle specifiche
esigenze di processo o di raffreddamento e tenendo conto degli
standard tecnologici attuali, che consentono la massima riduzione dei
consumi. Laddove possibile, deve essere escluso l'utilizzo di acque
pregiate.
2. In linea di principio deve essere impiegato il ciclo chiuso.
Un'eccezione a tale principio puo' avere luogo solo se il passaggio
al ciclo chiuso non sia possibile o sostenibile dal punto di vista
tecnico-economico.
3. I processi di scambio termico devono avvenire, di preferenza,
facendo ricorso a sonde geotermiche a ciclo chiuso. Solo in casi
eccezionali sono autorizzati prelievi d'acqua a tale scopo; in ogni
caso, tali prelievi devono essere registrati tramite contatore.