(Allegato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                    Utilizzo a scopo industriale 
 
    1. Per gli utilizzi a scopo industriale, la determinazione  della
quantita' d'acqua concessionata ha luogo a partire  dalle  specifiche
esigenze di processo  o  di  raffreddamento  e  tenendo  conto  degli
standard tecnologici attuali, che consentono la massima riduzione dei
consumi. Laddove possibile, deve essere escluso l'utilizzo  di  acque
pregiate. 
    2. In linea di principio deve essere impiegato il  ciclo  chiuso.
Un'eccezione a tale principio puo' avere luogo solo se  il  passaggio
al ciclo chiuso non sia possibile o sostenibile dal  punto  di  vista
tecnico-economico. 
    3. I processi di scambio termico devono avvenire, di  preferenza,
facendo ricorso a sonde geotermiche a  ciclo  chiuso.  Solo  in  casi
eccezionali sono autorizzati prelievi d'acqua a tale scopo;  in  ogni
caso, tali prelievi devono essere registrati tramite contatore.