Art. 17. Utilizzo a scopo industriale 1. Per gli utilizzi a scopo industriale, la determinazione della quantita' d'acqua concessionata ha luogo a partire dalle specifiche esigenze di processo o di raffreddamento e tenendo conto degli standard tecnologici attuali, che consentono la massima riduzione dei consumi. Laddove possibile, deve essere escluso l'utilizzo di acque pregiate. 2. In linea di principio deve essere impiegato il ciclo chiuso. Un'eccezione a tale principio puo' avere luogo solo se il passaggio al ciclo chiuso non sia possibile o sostenibile dal punto di vista tecnico-economico. 3. I processi di scambio termico devono avvenire, di preferenza, facendo ricorso a sonde geotermiche a ciclo chiuso. Solo in casi eccezionali sono autorizzati prelievi d'acqua a tale scopo; in ogni caso, tali prelievi devono essere registrati tramite contatore.